Detrazione dei canoni di leasing per la casa nella dichiarazione 2019

Nella dichiarazione dei redditi 2019 (anno d'imposta 2018) è prevista la possibilità di detrarre il 19% dei canoni di leasing corrisposti per l'acquisto dell'abitazione principale. In generale, il legislatore ha cercato di favorire l’acquisto della prima casa in leasing che diventa uno strumento alternativo alla stipula del mutuo ipotecario, in quanto tale strumento è particolarmente conveniente per i giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito fino a 55.000 euro

Vediamoli nel dettaglio.



Agevolazioni per l'acquisto della prima casa in leasing 2019

La legge di Stabilità 2016 ha regolato una nuova modalità di acquisto della casa da adibire ad abitazione principale disciplinando le norme civilistiche e fiscali da applicare.

  • Le banche o gli intermediari finanziari acquistano o fanno costruire la casa e la mettono a disposizione dell’utilizzatore dietro pagamento di un canone di locazione e con facolta’ di riscatto al termine del periodo prestabilito.
  • L’utilizzatore con età inferiore a 35 anni, e con un reddito non superiore a 55 mila euro, può beneficiare della detrazione del 19% sui  canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e sul prezzo di riscatto per un importo non superiore a 20.000 euro.
    Se invece l’età dell’utilizzatore supera i 35 anni la detrazione è ridotta a metà.
    Rispetto all’attuale limite di detrazione degli interessi passivi di 4000 euro, per i giovani di età inferiore a 35 anni il vantaggio è evidente; la detrazione oltre ad essere di ammontare doppio rispetto all’attuale, riguarda tutto l’ammontare dei canoni e non solo degli interessi, ed è ammessa anche sul prezzo di riscatto.
  • L’utilizzatore si assume tutti i rischi dell’utilizzo del bene, e può al verificarsi di determinate condizioni chiedere la sospensione del pagamento dei canoni.

Se l’utilizzatore non paga i canoni il contratto viene risolto e  la banca o l’intermediario finanziario realizza con la vendita o altro mezzo, il valore del bene per ristorarsi dei canoni  non riscossi, di quelli ancora da scadere attualizzati e del prezzo di riscatto. L’eventuali improbabile eccedenza spetta all’utilizzatore.

La norma prevede inoltre le condizioni alle quali l’utilizzatore puo’ richiedere la ripresa del pagamento dei canoni, la rinegoziazione delle condizioni del contratto e con riguardo al concedente le azioni che puo’ intraprendere per ottenere il rilascio dell’immobile.

Detrazione canoni leasing abitazione principale: come indicarlo nel 730/2019

Per poter fruire di tale agevolazione è necessario compilare il rigo E14 del quadro E del modello 730/2019 riportando i seguenti dati:

  • In colonna 1 : la data in cui è stato stipulato il contratto di leasing - locazione finanziaria dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
  • In colonna 2: il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione.  indicare il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione. Per l’anno d’imposta 2018 indicare il numero 1.
  • In colonna 3: l’importo complessivo dei canoni di leasing pagati nel 2018. Nella compilazione occorre rispettare i limiti sopra indicati;
  • In colonna 4: l’importo del prezzo di riscatto pagato nel corso del 2018 nel rispetto dei limiti imposti dal TUIR.

Detrazione leasing abitativo 2019 e contratto cointestato

Se il contratto di leasing è cointestato si applicano le stesse regole previste per il mutuo prima casa, per cui la detrazione va suddivisa tra tutti gli intestatari, ma in rapporto all’età di ciascuno. Ad esempio nel caso di cointestazione a metà tra due soggetti ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a 4.000 euro (per gli under 35) o a 2.000 euro (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di 10.000 euro (per gli under 35) o 5.000 euro (per gli over 35) al momento del riscatto. Se il contratto è intestato a due coniugi, uno dei quali fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.


Aggiornata il: 11/03/2019