Compensazione credito Iva: le regole di utilizzo per il 2020

Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all'anno precedente. Esistono tuttavia alcuni limiti, legati all'ammontare del credito utilizzabile, che richiedono alcuni accorgimenti da parte del contribuente.
Fino a 5mila euro non ci sono limiti, e la compensazione è libera. Per compensare importi superiori a 5mila euro, occorre attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, munita del  visto di conformità.

Queste regole fino al 2019 valide solo per i crediti Iva, dal 1 gennaio 2020 sono state estese dalla Legge di Bilancio 2020 anche ai crediti Irpef-Ires-Irap risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che si presenteranno nel 2020 per l'anno 2019.

Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione del Mod. F24 con compensazione, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'ammontare compensato.
Di seguito un pratico riassunto per compensare correttamente il credito IVA durante il 2020.

 



Compensazione: orizzontale e verticale

Prima di riepilogare i limiti alla compensazione del credito Iva è bene ricordare che quando si parla di limiti alla compensazione ci si riferisce alla compensazione orizzontale, perché quella verticale non è soggetta a limitazione. La compensazione, infatti, può essere:
verticale: il credito viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (per esempio Iva con Iva). Questo tipo di compensazione non è soggetta a limitazioni;
orizzontale: il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte diverse dall'Iva. Questo tipo di compensazione è soggetta, invece, a limitazioni.
Ricordiamo poi che esiste un limite alla compensazione orizzontale, che è stato portato (dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013), a decorrere dal 2014, a 700.000 € in luogo del precedente 516.546,90 €.
Fatta questa premessa vediamo ora le regole di compensazione del credito IVA, e in particolare quello del 2019, utilizzabile dal 2020.

Compensazione credito Iva 2019: regole di utilizzo per il 2020

La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:
1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 € (per esempio: il credito IVA 2019, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall’1.1.2020);
2. dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata  per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale (per esempio: il credito IVA 19 di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno  successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2020. Considerando che il modello IVA 2020 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione -per importi superiori a 5.000 Euro-non potrà avvenire prima dell'11.02.2020.

 

Compensazione Credito Iva

fino a 5.000 €

Libera compensazione “orizzontale” del credito, fino a 5.000 €, senza attendere la presentazione della dichiarazione

oltre 5.000 €

Una volta raggiunto il limite di 5.000 €, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo  dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, munita di visto di conformità

 
 

 

Compensazione credito Iva 2019: sospensione nel Mod. F24

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui  l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.
 

 

Compensazione credito Iva 2019: come compilare il mod. F24

Per un corretto versamento tramite mod. F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole, modificate di recente dal D.l. 50/2017:
• in caso di presentazione di un mod. F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'importo;
• in caso di presentazione di un mod. F24 senza compensazione, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia da quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/home banking).
E' stata eliminata la disposizione secondo cui i titolari di partita Iva  sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA  di importo annuo superiore a € 5.000.

Per approfondire novità sulla dichiarazione IVA 2020 puoi consultare il dossier dichiarazione IVA 2020


Aggiornata il: 24/01/2020