Garanzia Giovani: super bonus al via dal 1 marzo 2016

Come noto lo stage o tirocinio formativo e di orientamento, può essere definito come un periodo d’inserimento in azienda da parte di chi ha terminato o sta terminando il proprio ciclo di studi, ovvero per i disoccupati e gli inoccupati che, in questo modo, possono rispettivamente ricollocarsi o entrare nel mondo del lavoro acquisendo specifiche competenze ed infine per i soggetti con disabilità fisica o psichica, beneficiari della normativa sul collocamento obbligatorio, per il loro inserimento lavorativo.



Tirocini curriculari e i tirocini extracurriculari:

a) Tirocini curriculari vengono svolti da studenti (di scuola superiore, università, ecc.) oppure da allievi di corsi di formazione e fanno parte integrante di un percorso di istruzione o formazione; la loro finalità non è quella di favorire l’inserimento professionale, ma quella di arricchire e completare la formazione teorica con un’esperienza in un contesto lavorativo. Gli stage curriculari possono essere svolti da studenti di almeno 15 anni di età iscritti a percorsi per l'assolvimento del diritto e dovere all'istruzione presso un'Istituzione scolastica (scolastica secondaria superiore,Istituzione formativa della Regione, percorsi di diploma professionale, Corsi Universitari tra cui Lauree, Lauree Magistrali, Master, dottorati di ricerca ecc.).

b) i tirocini extracurriculari vengono svolti al di fuori di un percorso di studio o di formazione e sono destinati a inoccupati, disoccupati e a giovani che hanno concluso il loro percorso di istruzione o formazione; la loro finalità è quella di agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro e di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. A loro volta i tirocini extracurriculari sono stati suddivisi in diverse tipologie a seconda dei destinatari e delle finalità specifiche (vedi paragrafo successivo). Tale tipologia di stage è esclusa dalle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione, dall’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione e dal rilascio di un’attestazione specifica per la certificazione dei risultati conseguiti.

Il super bonus previsto dal programma Garanzia Giovani in caso di trasformazione del tirocinio

Il Programma garanzia giovani  riconosce un bonus alle assunzioni dei  tirocinanti riconoscendo un  incentivo economico del valore tra i 3 mila e i 12 mila euro (a seconda del profili del soggetto) ai datori di lavoro che a far data dal   1° marzo  2016  e fino al 31 dicembre 2016  assumono giovani Neet che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 gennaio 2016.

Nota : la norma che regola il bonus in questione è  il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 16 del 3 febbraio 2016 e per il finanziamento dell'operazione sono stati stanziati 50 milioni di euro.

Per poter beneficiare dell'incentivo  occorrono i seguenti requisiti:

a)il tirocinio deve essere trasformato in rapporto di lavoro a  tempo indeterminato e  finanziato con risorse del programma Garanzia giovani;

b) il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio , all'inizio dello stage, deve essere in possesso del requisito di Neet  ( sono i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale)  ;

c) Il nuovo bonus è liberamente fruibile nel rispetto del limite della regola de minimis.

Nota : oltre  il limite del “ de minimis” per poter avere diritto al bonus si applicano le seguenti regole:

a)l'assunzione del giovane d'età compresa tra 16 e 24 anni deve comportare un incremento occupazionale netto  ;

b)nel caso di  assunzione di  un giovane d'età compresa tra 25 e 29 anni ,  l'assunzione , oltre a comportare un incremento occupazionale , deve riguardare un giovane che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero un  giovane non  in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica o diploma d'istruzione e formazione professionale o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito ovvero;

c)un  giovane occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna .

 


Aggiornata il: 03/02/2016