La ritenuta d’acconto sui bonifici per le ristrutturazioni

Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) è stata raddoppiata la ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa sui bonifici corrisposti dai contribuenti per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico di edifici. Facciamo il punto.


 



La ritenuta sui bonifici bancari e postali per interventi sul patrimonio edilizio

Quando si effettuano lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico su edifici, al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta d’acconto. Tale ritenuta è un pagamento anticipato dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che ha effettuato i lavori sull’immobile. Il comma 657 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 ha modificato l’art.25 del D.L 78/2010 (convertito dalla L.122/2010) portando così dal 1° gennaio 2015 l’aliquota della ritenuta all’8%.

In particolare l’art. 25 del D.L 78/2010 recita: “A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta del 10 %, ora 8%,  (*) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.”

(*) L’importo dell’aliquota della ritenuta è stato più volte modificato nel corso degli anni:

  • nel 2010 era pari al 10%
  • nel 2011 è stato ridotto al 4%  
  • dal 1° gennaio 2015 è stato aumentato all’8%.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 40/E del 2010 la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA per non alterare le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Inoltre la banca o l’ufficio postale tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico pertanto per semplicità si assume che ai fini del calcolo della base imponibile della ritenuta, l’iva si intenda applicata con l’aliquota più alta.

Quindi per il calcolo della ritenuta:

  • Si sottrae all’importo dovuto l’iva con l’aliquota più alta in vigore (22%)
  • Sul risultato ottenuto si calcola l’8%.

Quali sono gli interventi su cui si applica la ritenuta?

Occorre preventivamente chiarire che come specificato sopra dall’art. 25 DL 78/2010 l’obbligo della ritenuta all’8% c’è nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste sulle ristrutturazioni di edifici e di interventi di risparmio energetico sugli stessi. Quindi:

  • Sui lavori non agevolati non si trattiene alcuna ritenuta
  • Sui lavori agevolati si trattiene l’8% di ritenuta.

Come chiarito dalla circolare 40/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi sottoposti a ritenuta sono:

  • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni→ sono le spese di ristrutturazione straordinaria di immobili abitativi, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali.
  • spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e ss della L.296/2006 (Legge di stabilità 2007) → sono le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro, l’installazione di pannelli solari, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale, ecc.

Come deve essere il bonifico sottoposto a ritenuta?

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma, cioè deve comparire il riferimento all’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Attenzione: se ci sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate al beneficio fiscale.
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico il contribuente corrisponde quindi l’importo al netto della ritenuta dell’8% trattenuta dalla banca o da Poste Italiane Spa.

Riferimenti normativi

Art. 1 comma 657 L. 190/2014: All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

Art. 25 del D.L 78/2010: “A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta del 10 % a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.40/E del 2010: Base imponibile su cui operare la ritenuta
I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.
La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. (...) Al riguardo, occorre tener conto che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata.


Aggiornata il: 12/04/2016