I rimborsi per le dichiarazioni 730/2016

Con la presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2016, riferita all’anno di imposta 2015, molti contribuenti risulteranno a credito delle ritenute subite nel corso dell'anno e potranno pertanto ottenere tali somme a rimborso. Tuttavia sono previsti diversi trattamenti a seconda:

  • se il credito risultante dal 730 sia maggiore o minore di 4.000 euro.
  • Se siano state fatte o meno modifiche al 730 precompilato incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
  • Se il contribuente abbia o meno un sostituto d’imposta.

In questo approfondimento trattiamo tutti questi aspetti per fare il punto della situazione sui rimborsi per il 730/2016.



Rimborsi 730/2017 fino a 4.000 euro

Come l'anno scorso, i contribuenti possono utilizzare la dichiarazione 730 precompilata dall'Agenzia delle Entrate con i dati in suo possesso, modificandola o meno, o possono fare il 730 ordinario (cioè con il metodo normale ignorando la precompilata). Indipendentemente dal modo in cui sia effettuata, i contribuenti che presentano una dichiarazione 730 da cui emerga un importo a credito, possono chiedere il rimborso di tali somme. Con il 730/2016 è possibile ottenere il rimborso:

  • Nella busta paga di luglio per i lavoratori con sostituto d’imposta,
  • Nella rata di agosto per i pensionati.

Questa regola generale, vale sia nel caso in cui il contribuente:

  • Presenti la dichiarazione 730 ordinaria (cioè senza utilizzare la precompilata),
  • Presenti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche,
  • Presenti la dichiarazione 730 precompilata modificata.

Quindi nel caso in cui si presenti una dichiarazione 730 precompilata in una delle seguenti ipotesi:

  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,
  • con criteri di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

si segue il trattamento previsto per i rimborsi maggiori di 4.000 euro di cui al prossimo paragrafo (cioè controllo preventivo e successivo rimborso dall'Agenzia). In merito alla seconda condizione, ad oggi l’Agenzia non ha pubblicato ancora il provvedimento sui criteri di incoerenza. Tuttavia la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/e del 2016, al punto 8.4 precisa che gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Rimborsi 730/2016 maggiori di 4.000 euro

Per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi 730/2016 con importo a credito maggiore di 4.000 euro si delineano due diverse fattispecie.

  • Rimborso maggiore di 4.000 scaturente da dichiarazione 730 precompilata non modificata;
  • Rimborso maggiore di 4.000 scaturente da dichiarazione 730 precompilata  modificata o da dichiarazione 730 ordinaria.

Nella prima ipotesi, il credito viene riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta nella busta paga di luglio o nella rata di pensione di agosto.

Nella seconda ipotesi, come chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate c’è un preventivo controllo. In particolare la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) con l'art. 1, comma 949, lettera f, ha modificato il comma 3-bis dell’art. 5 del D. Lgs 175/2014-Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.  Come visto prima, nel caso in cui ci siano modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta l’Agenzia può effettuare controlli facendo slittare il credito in quanto: “Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”

Pertanto nel caso di rimborsi con importo a credito maggiore di 4.000 euro proveniente da dichiarazioni dei redditi 730 con il metodo ordinario o da precompilate modificate, l’iter prevede:

  1. preventivi controlli da parte dell’Agenzia in via automatizzata o con verifica della documentazione giustificativa
  2. rimborsi previsti entro 6 mesi successivi al termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi 730 (termine per la trasmissione 7 luglio 2016; termine ultimo previsto per il rimborso 7 gennaio 2017).

Per velocizzare i tempi evitando il controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle entrate è possibile indicare nel quadro I del modello 730 la volontà di usare parte del credito in compensazione di altri tributi non gestiti direttamente nel modello di dichirazione dei redditi 730/2016(come ad esempio imu/tasi/tari). In questo modo:

  • si utilizza la parte di credito eccedente i 4.000 euro a compensazione di altre imposte;
  • si chiede a rimborso il credito fino a 4.000 euro che viene così liquidato direttamente dal sostituto d'imposta.

 

Rimborsi 730/2016 per contribuenti senza sostituto

Nel caso in cui la dichiarazione risulti a credito, ma non ci sia un sostituto d’imposta, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. È necessario indicare la lettera A nella casella “730 senza sostituto” e va barrata anche la casella "modello 730 dipendenti senza sostituto".

Per completezza si ricorda che nel caso in cui l’importo risulti a debito, il contribuente che non abbia un sostituto d'imposta, deve versare la differenza tramite il modello unico di pagamento F24.

Rimborsi 730/2016: tabella di riepilogo

Di seguito si propone una tabella di riepilogo in merito a quanto esposto nei precedenti paragrafi.

 

Importo

Tipo di dichiarazione

Modifiche

Chi eroga

Fino a 4.000

precompilata

si

sostituto

Fino a 4.000

ordinaria -

sostituto

Oltre i 4.000

precompilata

no

sostituto

Oltre i 4.000

precompilata

si

Agenzia

Oltre i 4.000

ordinaria

-

Agenzia

Riferimenti normativi

Art. 5 comma 3bis D.Lgs 175/2014:Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.


Aggiornata il: 03/05/2016