Parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento ritenute

L'INPS, con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, illustra il nuovo quadro normativo in seguito all'intervento del D.lgs. n. 8/2016 di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Secondo la previgente normativa l' omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata INPS (ex co.co.pro., co.co.co., amministratori, consiglieri, ecc. ecc.) costituiva ed era penalmente sanzionato con la reclusione fino a tre anni unitamente alla multa fino a euro 1.032,91.

Tale disposizione aveva portato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di forte crisi economica, a volte a fronte di ritenute previdenziali non versate di esigua entità.



Le modifiche del D.lgs 8/2016

La modifica apportata dall'art. 3, comma 6 del citato D.lgs. prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute … , per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”

Quindi, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori per stabilire la natura dell'illecito, occorre fare riferimento al loro ammontare complessivo annuo.

Il Ministero del Lavoro precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui, tenuto conto delle singole scadenze dei contributi dovuti dai datori di lavoro, compreso i committenti della Gestione Separata INPS e datori di lavoro agricoli, sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

Da ciò discende che, nell'ambito delle verifiche ispettive, ove dovessero emergere omissioni contributive riguardanti l'anno in corso, per concludere l'accertamento e effettuare le conseguenti contestazioni, l'ispettore dovrà attendere la fine dell'anno contributivo perché solo in quel momento sarà possibile stabilire l'ammontare complessivo delle ritenute omesse. Potrà, invece, procedere alla contestazione immediata nel caso in cui siano rilevati importi omessi per un ammontare superiore ai 10.000 euro in quanto integrano già la soglia di rilevanza penale.

Gli illeciti in esame potranno essere contestati dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL.

Il D.lgs. n. 8/2016 ha, dunque, depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori qualora l' ammontare annuo delle stesse sia di importo inferiore a euro 10.000, ma ha elevato la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 .

La riforma non agevola certo le imprese minori che, impossibilitate a versare i contributi, anche per la parte trattenuta ai lavoratori, si vedono ulteriormente penalizzate da sanzioni che, seppure di natura amministrativa, giungono ora fino a 50.000 euro e, comunque per un importo che non potrà essere inferiore a 10.000 euro e, in alcuni casi potrebbe risultare di gran lunga superiore all'importo delle ritenute omesse.

Il funzionario che accerta la violazione notificherà al datore di lavoro il verbale di contestazione dell'illecito e:

  • assegnerà il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse;
  • darà avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 ;
    • comunicherà che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro i successivi 60 giorni, l'importo della sanzione amministrativa in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, cioè pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, pertanto euro 16.666 (terza parte della sanzione massima di euro 50.000).

L' omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori/amministratori/consiglieri per un importo superiore a euro 10.000, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Anche in questo caso, con il verbale di accertamento della violazione, verrà assegnato al datore di lavoro il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse.

Il nuovo quadro normativo, applicabile anche alle contestazioni ante 2016 non ancora definite, è il seguente:

VIOLAZIONE

Sanzione

Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l' ammontare annuo sia di importo pari o inferiore a euro 10.000

Illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000

Omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l' ammontare annuo sia di importo superiore a euro 10.000

Reato penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91

Ribadiamo che il datore di lavoro/committente non è punibile , né assoggettabile alla sanzione amministrativa se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione


Aggiornata il: 26/07/2016