Bilanci 2017: il criterio del costo ammortizzato

Il legislatore italiano con il Decreto Legislativo n.139/2015, c.d Decreto Bilanci, ha recepito la Direttiva Europea 2013/34/UE, introducendo molte novità in tema di redazione del bilancio d’esercizio e consolidato tra cui il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e dei debiti. In particolare, l’articolo 6 del D. Lgs 139/2015 ha modificato il comma 8 dell’art. 2426 del Codice Civile prevedendo che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

In questo speciale approfondiamo cos'è il costo ammortizzato, chi deve applicarlo e chi ne è esonerato, e come si valutano i crediti e i debiti con questo criterio. Un chiarimento in merito ai titoli di debito è stato fornito dalla Risoluzione 10/2018. 



Cos’è il costo ammortizzato?

Il legislatore italiano non fornisce la definizione del criterio del costo ammortizzato ammortizzato, rimandando espressamente a quanto disciplinato nei principi internazionali IAS/IFRS.

Nel merito, nello IAS 39 il costo ammortizzato di un'attività/passività finanziaria è definito come “il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

 

Chi è esonerato dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato?

In linea generale, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato per la valutazione dei crediti e dei debiti da tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, con esercizio finanziario con inizio dal 01.01.2016.

Viceversa, per espressa previsione normativa, sono esonerati dall’applicazione del costo ammortizzato:

  • le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata a norma dell’articolo 2435-bis del codice civile;
  • le micro-imprese, introdotte anch’esse dal D.Lgs 139/2015 e disciplinate dall’articolo 2435-ter del codice civile, che definisce micro-imprese le società non quotate che "nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
    •  totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”.
  • crediti/debiti già esistenti che non abbiano esaurito tutti i loro effetti alla data del 1° gennaio 2016.
  • tutte le imprese se gli effetti dell’utilizzo di tale criterio sono irrilevanti in bilancio.

 

Calcolo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti

La prima cosa da fare per applicare il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, è effettuare la rilevazione iniziale del credito, considerando che il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito:

  • al netto di premi, sconti, abbuoni
  • inclusi i costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito cioè: costi di transazione, commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

Come specificato nel principio contabile OIC 15- Crediti attualmente in consultazione: “L’ammortamento dei costi di transizione, delle commissioni attive o passive, integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile.

In altre parole gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (come da contratto stipulato tra le parti) sono “corretti” per tenere conto dell’ammortamento dei costi di transizione e delle commissioni lungo tutta la durata del credito, trovando così un tasso di interesse effettivo costante per tutto il periodo in cui è concesso il credito.

Attenzione: Dal momento che l’interesse rilevato a Conto economico è quello effettivo e non quello nominale concordato tra le parti, alla fine dell’esercizio sarà necessario fare due diverse scritture contabili.
Nella prima si registra nello stato patrimoniale l’incasso degli interessi attivi nominali come definiti nel contratto.

Banca c/c                  a

Credito verso terzi

Nella seconda invece si registrano in Conto Economico gli interessi calcolati con il TIR.

Credito verso terzi a

Interessi attivi     

 

Calcolo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti

Come specificato nel principio contabile nazionale OIC 19-Debiti attualmente in consultazione, quando un debito viene rilevato nel bilancio d’esercizio per la prima volta, il valore di iscrizione è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito, compresi i costi di transazione (spese di istruttoria, oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari), le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l’emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo.
Come specificato dall’OIC 19-Debiti, il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
1. determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio;
2. aggiungere l’ammontare degli interessi calcolati, al valore contabile del debito;
3. sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.
Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente e il tasso di interesse effettivo va ricalcolato.

Attenzione: Dal momento che l’interesse che deve essere rilevato nel Conto Economico è quello effettivo e non quello nominale concordato tra le parti, alla fine dell’esercizio sarà necessario fare due diverse scritture contabili.
Nella prima si registra nello stato patrimoniale l'esborso degli interessi passivi come definito nel contratto.

Debito verso terzi

Banca c/c            

Nella seconda invece si registrano in Conto Economico gli interessi calcolati con il TIR.

Interessi passivi   

Debito verso terzi

 

Chiarimenti 2018: titoli di debito valutati con il costo ammortizzato

Con la Risoluzione 10/2018 del 29 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina IRES per la valutazione dei titoli di debito con il criterio del costo ammortizzato. Per capire il chiarimento è necessario analizzare la situazione della società istante

  • è nata dalla fusione avente efficacia giuridica e fiscale dal 1° gennaio 2016
  • possiede - avendoli ereditati dalle società fuse - titoli di debito
  • nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (primo bilancio post fusione), ha adottato il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito
  • ha provveduto a rideterminare al costo ammortizzato il valore di tutti i titoli di debito in suo possesso al 31 dicembre 2016 e, quindi, anche ai titoli ereditati dalle società fuse

La Società ha utilizzato il nuovo criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei titoli di debito acquistati dal 2016 e anche per i titoli acquisiti ante 2016 dalle società fuse. Nel caso in esame l’adozione del criterio del costo ammortizzato anche ai titoli acquisiti ante 2016 determinerebbe una tassazione anomala delle componenti reddituali dei medesimi titoli che hanno già avuto rilevanza fiscale nei periodi d’imposta precedenti al 2016, in ragione della differente rilevazione contabile. Di conseguenza - in presenza di un magazzino valutato contabilmente in maniera univoca con il criterio del costo ammortizzato - ai fini fiscali gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due differenti regimi:

  • la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della Società negli esercizi successivi;
  • il recepimento del criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.

Si pone la necessità di individuare a quale “magazzino fiscale” - ossia ai titoli acquisiti ante 2016 ovvero a quelli acquisiti dal 2016 - imputare le operazioni di vendita dei titoli, aventi le medesime caratteristiche, poste in essere a partire dal 2016. le disposizioni normative non indicano una modalità con cui imputare la riduzione dei titoli in magazzino al momento della vendita degli stessi. Si ritiene pertanto ragionevole adottare un criterio proporzionale che consenta di evitare una scelta arbitraria.


Aggiornata il: 12/02/2018