Recupero accise sul gasolio III° trimestre entro il 31.10 2019

La dichiarazione per ottenere il recupero delle accise del gasolio consumato nel 3° trimestre 2019 (“carbon tax”) deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre 2019 all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Con la nota del 26 settembre l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019. Di seguito una panoramica del funzionamento di questa agevolazione.

 



Carbon tax 2019: chi può usufruirne?

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di
  •  competenza regionale e locale di cui al citato al D. Lgs. n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Attenzione: sono ammessi al beneficio fiscale i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria euro 3 o superiore e mai i veicoli di categoria inferiore, sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato.

Recupero accise gasolio 2019: come funziona il credito accisa?

Il credito accisa può essere utilizzato in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del codice tributo "6740" e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione (31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto). Superato anche questo termine, se ne può richiedere il rimborso monetario all'ufficio delle Dogane competente entro il 30 giugno successivo al termine ultimo di compensazione.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir). Si precisa che il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU del mod. Redditi. 

Il credito d’imposta è subordinato alla prova dei consumi di gasolio con le seguenti modalità:

  • autotrasportatori merci (c/proprio o c/terzi): in generale tramite le fatture di acquisto,
  • altri soggetti (imprese pubbliche di trasporto locale, ecc.): anche con la scheda carburante. 

Recupero accise gasolio: come presentare la domanda 2019

La domanda per il credito accisa va presentata, alternativamente:

  • in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente l’apposita dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico)
  • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari)

Sul sito Internet di questa Agenzia delle Dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2018) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2018.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.,), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. 


Aggiornata il: 17/10/2019