Regime Impatriati: novità del decreto crescita

Il decreto crescita, sin dalla sua stesura originaria ha previsto significative modifiche al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 e al regime di favore previsto per il rientro di ricercatori e docenti di cui all’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010.

Per quanto riguarda il regime degli impatriati il decreto crescita è intervenuto:

  • incrementando dal 50% al 70% l’abbattimento della base imponibile IRPEF,
  • semplificando le condizioni di accesso al regime di favore.
  • estendendo l’accesso allo stesso regime da parte di coloro che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta 2020.

Per quanto riguarda invece il regime del rientro di ricercatori e docenti, le principali novità riguardano l’incremento da 4 a 6 anni del regime di favore nonché la possibilità di estensione del regime di favore legata al possesso di specifici requisiti; possibilità ammessa anche per gli impatriati.



Il rientro dei talenti: novità 2019

La versione inziale della norma, vigente soltanto per l’anno d’imposta 2016, riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.
A partire dall’anno di imposta 2017, invece, l’agevolazione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50 per cento.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti la disciplina contempla fattispecie differenti di soggetti beneficiari della medesima agevolazione fiscale:

  • rientro dei “talenti” - manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione, ex comma 1, art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
  • rientro dei “lavoratori impatriati” - in possesso di laurea, ex comma 2, art. 16, D.Lgs. n.147/2015.

In merito al rientro dei cervelli, possono beneficiare dell’agevolazione in oggetto i soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:

  • non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • Svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • prestano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
  • rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Qualora si trattasse di lavoratori autonomi non valgono ovviamente il secondo ed il quarto punto appena elencati.
 

Rientro dei “lavoratori impatriati” 2019

Possono invece beneficiare dell’agevolazione ex comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 i soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:

  • sono cittadini dell’UE o di Stati diversi da quelli appartenenti all’UE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
  • i seguenti requisiti risultano alternativi:
    • sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più
    • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione.
  • Svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo in Italia.

Si tenga presente che la percentuale di abbattimento aumenta al 90% se i lavoratori si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia e che l’accesso al regime è inoltre esteso anche ai soggetti impatriati che intendono avviare un’attività d’impresa in Italia a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel caso in cui il lavoratore:

  • abbia almeno un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo,
  • diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà,

l’agevolazione si estende per ulteriori 5 periodi d’imposta.
Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Rientro per ricercatori e docenti 2019

L’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 disciplina il regime per il rientro di docenti e ricercatori. Tale agevolazione è riservata a docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia.
Si tratta di un’agevolazione:

  • solo per lavoratori laureati;
  • rivolta a tutti, cittadini UE e non UE;
  • in cui risulta ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni;
  • dove non ci sono obblighi di permanenza in Italia.

Il reddito imponibile è pari al 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito.
È un’agevolazione applicabile per un massimo di 4 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
I requisiti richiesti per tale regime sono i seguenti:

  •  essere stati residenti non occasionali all’estero,
  •  aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università,
  •  trasferire la residenza fiscale in Italia,

svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.

In relazione al regime del rientro di ricercatori e docenti, il Decreto Crescita ha previsto per i soggetti trasferiti dal 2020, l’incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore, con prolungamento della durata dell’agevolazione a 8, 11 e 13 anni in presenza di specifiche condizioni:

DURATA AGEVOLAZIONE CONDIZIONI

8 periodi d’imposta

docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà

11 periodi d’imposta

docenti / ricercatori con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo

13 periodi d’imposta

docenti / ricercatori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Possono accedere alla nuova normativa anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

In relazione ai docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, invece, sono applicabili le disposizioni dell’art. 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il suddetto periodo.


Aggiornata il: 18/07/2019