Decreto liquidità: il legame tra i bilanci 2019 in approvazione e quelli 2020

Il Decreto Legge 23 dell’8 aprile 2020 ha introdotto importanti misure di sostegno alle imprese ed all’economia reale, colpita dalla emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, immettendo liquidità nel sistema paese. All’interno della norma, che segue non solo cronologicamente il Decreto 18 del 2020 “Cura Italia”, vi sono anche alcune precisazioni, nonché conferme, in materia di bilanci delle società.



Il Decreto Liquidità conferma la proroga per l'approvazione dei bilanci 2019

Anzitutto viene confermata la “nuova” scadenza per la approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, ovvero il fatto che gli stessi possono essere approvati entro 180 giorni successivi alla chiusura del bilancio stesso. Il richiamo all’art. 106 del DL 18/2020 viene effettuato direttamente in art. 7 del Decreto Liquidità in commento. Quest’ultimo citato articolo però non brilla in chiarezza, pur introducendo disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio.

 

Decreto Liquidità e continuità aziendale nei bilanci 2020

Il principio di continuità è disciplinato dall’art. 2423-bis del codice civile, valutazione peraltro da effettuarsi ogni volta che viene redatto un bilancio. In questo anno 2020 tale principio assume ancora più rilevanza se legato alla emergenza sanitaria contingente, in quanto la chiusura temporanea delle attività imprenditoriali avrà, gioco forza, riflessi sulla redditività di molte aziende e, in ultima analisi, sulla loro continuità.

L’art. 7 del Decreto in commento però non brilla in chiarezza, e ci assiste nella lettura la relazione di accompagnamento.

Tale articolo infatti prevede la introduzione, di fatto, di uno spartiacque costituito dalla data del 23 febbraio 2020, data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il primo importante decreto con misure straordinarie per il contenimento epidemiologico in specifiche zone del nostro paese, misure poi estese all’intero territorio nazionale.

In un precedente articolo si è già ragionato sulla possibilità di menzionare con attenzione, in nota integrativa, l’emergenza Covid-19 in atto come fatto rilevante avvenuto dopo la chiusura del bilancio di esercizio, in conformità a quanto sancito dal combinato disposto dell’art. 2427 codice civile e dal principio contabile nazionale OIC 29.

Attestato il fatto che tale emergenza non può minimamente intaccare i bilanci 2019 in termini numerici, che si ritengono quindi cristallizzati, l’articolo del decreto in commento vuole porre un distinguo tra quelle società che già prima della emergenza epidemiologica avevano problemi di continuità e quelle che invece prima erano sane e, in conseguenza della crisi, potrebbero avere criticità.

Per queste ultime viene concesso di continuare ad adottare, per i bilanci 2020, il principio della valutazione delle voci in continuità, come previsto dall’art. 2423-bis comma 1 n. 1 del codice civile. Tutto ciò può essere effettuato con una adeguata informativa in nota integrativa, con un necessario richiamo alle risultanze del bilancio precedente (ovvero quello chiuso al 31 dicembre 2019). La lettura di questo enigmatico articolo, guidata dalla relazione illustrativa al decreto, ci consegna quindi una concessione che il legislatore fa ai bilanci 2020 di società che prima della crisi erano sane e che per effetto della stessa potrebbero avere problemi, evitando quindi che gli stessi siano predisposti inserendo pesanti svalutazioni di poste legate alla emergenza Covid-19.

Sempre in materia di continuità aziendale, essa viene indirettamente interessata anche da altri piccoli interventi normativi, con riferimento alla proroga di alcune disposizioni relative al nuovo codice della crisi di impresa, la cui entrata in vigore viene ulteriormente prorogata al 15 febbraio 2021. Rimane invece obbligatoria la nomina, entro la Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, di Revisore o Sindaco Unico delle cd. “nano-imprese”.


Aggiornata il: 15/04/2020