Comunicazione vendite on line marketplace anche per il 2021

Il comma 3 dell'articolo del DL 183/2020, il cosiddetto decreto Milleproroghe, dispone, anche per il primo semestre 2021, sempre con cadenza trimestrale, la trasmissione dei dati delle vendite con l’estero effettuate sui marketplace (Amazon, Ebay, Aliexpress, Eprice tra i più famosi, ma l'obbligo riguarda tutti anche i più piccoli) con importanti responsabilità in capo al gestore delle piattaforme in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati.


La normativa

 Con l’articolo 13 comma 1 del DL 34/2019 convertito con la Legge 58/2019 è stato introdotto i Italia un nuovo adempimento, a carico dei gestori dei marketplace e di qualsiasi altra tipologia di piattaforma digitale che “facilita” le vendite a distanza. Con il provvedimento n.660061 del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate chiarifica l’ambito di applicazione e i profili tecnici dell’adempimento in questione.

Chi è interessato

Obbligato ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è il soggetto, residente o non residente in Italia, che gestisce il marketplace o qualsiasi altra tipologia di piattaforma digitale che facilita le vendite a distanza tra soggetti terzi. Quindi sono esclusi dall’adempimento coloro che effettuano vendite on line per proprio conto. Tra i marketplace più famosi ricordiamo Amazon, Ebay, Aliexpress, Eprice, ma la comunicazione interessa anche le piccole piattaforme di nicchia.
 Per individuare chiaramente i soggetti che sono obbligati all’adempimento bisogna concentrarsi sul concetto di “facilitazione” delle vendite on line. Una piattaforma elettronica, in qualunque modo denominata o strutturata, che permette a un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente terzo attraverso la propria struttura tecnologia, “facilita” tali vendite a distanza quando partecipa  attivamente (direttamente o indirettamente) a:
 - la determinazione delle condizioni di vendita;
 - la riscossione del pagamento;
 - l’ordinazione o la consegna dei beni.
 La piattaforma digitale non facilita una vendita quando effettua solo una tra le seguenti operazioni:
 - il trattamento dei pagamenti relativo alla cessione dei beni;
 - la catalogazione e la pubblicità dei beni;
 - il re-indirizzamento degli acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita i beni.
 Quindi, per ricapitolare, sono soggetti a questo adempimento i classici marketplace, mentre non sono soggetti le piattaforme di pagamento, i siti di annunci e gli aggregatori, gli ecommerce che effettuano vendita diretta, quando rispettano le condizioni indicate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
 Sono soggetti a questo adempimento anche le piattaforme estere non residenti, se facilitano le vendite in Italia: in questi casi i gestori di tali piattaforme dovranno provvedere all’identificazione diretta in Italia oppure a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Cosa comunicare

 Sono oggetto di comunicazione le vendite concluse attraverso le piattaforme interessate, come sopra individuate. Ma non tutte le vendite, soltanto:
 - le cessioni di beni all’interno dell’Unione europea;
 - le cessioni di beni importati da paesi extra europei.
Per ciascun venditore dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: denominazione, dati anagrafici completi di domicilio e residenza, codice identificativo fiscale (se esiste), indirizzo di posta elettronica, numero totale delle unità vendute in Italia, prezzo medio di vendita o l’ammontare totale dei prezzi di vendita (in euro).
 La trasmissione di queste informazioni dovrà essere effettuata tramite Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario abilitato, ma l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto un software specifico per questo invio, bensì ha soltanto pubblicato le specifiche tecniche dei record (divisi in 4 tipologie al cui interno confluiscono dati diversi, denominati A B C Z) in base ai quali poter predisporre il file da trasmettere attraverso i canali telematici. Se questo può non essere un problema per i grossi operatori, il fatto di dover predisporre un software per questo adempimento o di doverlo acquistare, può rappresentare, per le strutture più piccole (non è stata prevista alcuna esenzione in base al volume d’affari), possibilmente delle start-up, un aggravio economico.

Scadenze e responsabilità

La trasmissione della comunicazione in oggetto, anche nell'anno 2021, dovrà essere effettuata trimestralmente, entro il termine del mese successivo a ciascun trimestre. L'adempimento, obbligatorio solo per il primo semestre dell'anno, in quanto dopo subentreranno le nuove norme disposte dalla Direttiva UE 2455/2017 (in corso di recepimento), per il 2021 presenta le seguenti scadenze:
- IV trimestre 2020: entro il 31 gennaio 2021;
- I trimestre 2021: entro il 30 aprile 2021;
- II trimestre 20211: entro il 20 agosto 2021.
Il terzo trimestre 2021 possiede la scadenza teorica del 31 luglio 2021, ma cadendo questo di sabato, è differito al primo giorno lavorativo successivo, il quale, cadendo in agosto, godrà della proroga dell'adempimento al giorno 20 del mese.
Sul tema delle responsabilità non dovrà essere trascurato che il comma 3 dell’articolo 13 del DL 34/2019, come approfondito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, prevede espressamente che, in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati, i soggetti passivi (i gestori delle piattaforme digitali) sono considerati debitori di imposta per le vendite a distanza, con la possibilità di escludere lo stato di debitore di imposta solo se è possibile dimostrare che:
 - l’imposta è stata effettivamente versata dal fornitore, in caso di mancata trasmissione;
 - sono state adottate tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati, in caso di trasmissione incompleta.


Aggiornata il: 18/01/2021