ISA 2019: soggetti esclusi e benefici previsti

Il superamento degli studi di settore in favore di un nuovo sistema volto all’emersione “spontanea” delle basi imponibili è stato previsto dall’art. 9-bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96. La legge di bilancio 2018 ha previsto che suddetti indici si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il nuovo sistema si fonda sugli ISA, da mettere a punto anno per anno con riferimento a particolari categorie, in modo analogo a quanto fin qui avvenuto per gli “studi” ma con finalità più persuasiva che punitiva.

È noto ormai da tempo che gli strumenti presuntivi su cui si fondavano gli studi di settore erano sempre meno utili e controversi e per tale ragione, il loro utilizzo ha subito drastiche limitazioni, trasformandosi nel tempo da strumento di accertamento “diretto” a semplice elemento presuntivo (utile in presenza di ulteriori riscontri) e a base per la programmazione delle indagini fiscali.

Gli ISA, “figli” degli studi di settore, sono stati presentati sulla scena più come incentivi alla “compliance” che come strumenti di aggressione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.

Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti “affidabili”, i quali avranno accesso a benefici premiali.



Soggetti esclusi dall’ applicabilità degli ISA

Sono soggetti esclusi dagli ISA:

  • contribuenti che iniziano o cessano l’attività, oppure per i quali sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
  • contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. n. 190/2014 e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
  • soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

Vantaggi premiali legati all’ affidabilità

In caso di raggiunta “affidabilità fiscale”, il contribuente ha diritto ai seguenti vantaggi:

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
  • esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (il beneficio in questo caso non è di poco conto, dato che numerose società, specialmente nei settori che più hanno risentito della crisi economica, sono rientrate e rientrano ancora nell’area di “non operatività” o perdita sistemica, essendo economicamente incapaci di realizzare determinati “ricavi minimi presunti” o anche solo di produrre un risultato economico positivo sufficiente a remunerare i costi);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (cioè dagli accertamenti analitico – induttivi);
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (il termine ordinario attuale, per le ipotesi di dichiarazione infedele, è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine per i soggetti “affidabili” passerebbe quindi al quarto anno);
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (accertamento sintetico e “redditometrico”), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.


Aggiornata il: 28/03/2019