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Gli acconti per le srl trasparenti

La trasparenza fiscale: contenuti, opzione e decadenza

L’art. 116 del t.u.i.r. consente alle società a responsabilità limitata di optare per il regime della trasparenza fiscale: in questo modo il reddito della società, anziché essere tassato ai fini Ires in capo alla società stessa, è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

La tassazione per trasparenza ha effetto solo ai fini Ires/Irpef, mentre non rileva ai fini Irap: la società rimane quindi soggetto passivo Irap.

L’opzione è sottoposta ad alcune condizioni:

  • deve trattarsi di una srl o una cooperativa a responsabilità limitata;
  • i soci partecipanti devono essere esclusivamente persone fisiche;
  • il numero di soci non deve superare le 10 unità per le srl e le 20 unità per le cooperative a responsabilità limitata;
  • la società deve essere residente nel territorio nazionale;
  • l’ammontare dei ricavi non deve superare il limite previsto per l’applicazione degli studi di settore, pari a 7,5 milioni di Euro;
    - questo limite rileva anche per le società la cui attività non è compresa in alcun studio di settore, o in presenza di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi;
    - per la verifica del limite si prendono in considerazione i ricavi che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello a quello dell’opzione;
    - le società neo costituite possono optare per il regime di trasparenza, in questo caso il rispetto del limite dei ricavi sarà verificato nell’esercizio successivo, sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti.

L’opzione avviene secondo la seguente modalità:

  • i soci persone fisiche comunicano alla società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di aderire al regime di trasparenza fiscale;
    - nel caso di srl uni personali l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detta comunicazione non è necessaria, in quanto risulta evidente la coincidenza della volontà del socio con quella della società (si veda a proposito la Risoluzione n. 361 del 11 dicembre 2007);
  • la società comunica all’Agenzia delle Entrate, con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta nel quale si intende aderire all'opzione, l’adesione al regime.

Il mancato esercizio dell'opzione nella dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, puo' essere sanata con la "remissione in bonis" (art. 2 D.L. 2.3.2012 n.16) entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

L’opzione è valida per un triennio, non può essere revocata e si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca effettuata nella dichiarazione presentata nell'ultimo anno del triennio .

La decadenza dell’opzione avviene per le seguenti motivazioni:
- superamento del limite dei ricavi per l’applicazione degli studi di settore;
- venir meno dei requisiti relativi ai soci;
- assoggettamento a procedure concorsuali;
- trasformazione della srl in società avente forma giuridica diversa dalla srl;
- trasferimento all’estero della residenza della srl;
- fusione o scissione.

Non costituiscono causa di decadenza né la messa in liquidazione della società trasparente, né l’acquisto di partecipazioni definite come “partecipation exemption”.

Fonte:


Aggiornata il: 13/06/2019