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Rivalutazione beni d'impresa nel bilancio 2015

Rivalutazione beni d'impresa: soggetti interessati

Possono fruire della possibilità di rivalutare i beni d'impresa i soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti commerciali) che NON adottano i princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione del bilancio.

Inoltre, possono rivalutare i beni d'impresa anche i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone), i soggetti non residenti (persone fisiche o società o enti) aventi una stabile organizzazione in Italia e agli enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all'attività commerciale esercitata).

La rivalutazione può essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria che da quelle in contabilità semplificata.

La rivalutazione può essere effettuata anche:

  • dai contribuenti minimi, con le stesse regole previste per i soggetti in contabilità semplificata (Circolare n. 22/E/2009);
  • dalle cooperative a mutualità prevalente "indipendentemente dalla circostanza che le medesime fruiscano di un regime di parziale detassazione degli utili" (Circolare n. 13/E/2014).

Non possono, invece, avvalersi della possibilità di rivalutare i beni d'impresa:

  • le società semplici, come precisato dalla Circolare n. 57/E/2001;
  • i contribuenti in regime forfetario, in quanto essi non deducono gli ammortamentie la plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene non rileva ai fini fiscali.

 



Aggiornata il: 12/05/2016