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Rivalutazione beni d'impresa nel bilancio 2015

Rivalutazione beni d'impresa: come si effettua

La rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata secondo uno seguenti criteri:

  • rivalutazione del costo storico (comporta un allungamento del periodo di ammortamento);
  • rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento (consente di far rimanere invariato il periodo di ammortamento);
  • riduzione totale o parziale del fondo ammortamento.

All’interno della stessa categoria omogenea possono essere utilizzati anche metodi diversi.

In ogni caso, come disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge n. 342/2000, il valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione non può essere superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito con riguardo alla sua consistenza, alla sua capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa.

La rivalutazione dei beni d'impresa avviene versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10%. Grazie all'affrancamento, il saldo risulterà liberamente distribuibile ai soci.

Con la Risoluzione n. 30/E del 26.04.2016, sono stati ridenominati i codici tributo, già istituiti in occasione di precedenti rivalutazioni, utilizzabili per il versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni e per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Le imposte sostitutive (sia quella per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, sia quella per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali) devono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, quindi, nel caso di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il 16 giugno 2016 (o 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%).

Il perfezionamento della rivalutazione, tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 11/E/2009, non è collegato al versamento dell’imposta sostitutiva bensì all’indicazione del maggior valore rivalutato e della relativa imposta nel mod. UNICO.

 



Aggiornata il: 12/05/2016