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Rivalutazione beni d'impresa nel bilancio 2015

Rivalutazione beni d'impresa: effetti civilistici e fiscali

A seguito di rivalutazione dei beni d'impresa, gli effetti ai fini civilistici sono immediati, mentre ai fini fiscali il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal 2018).

Pertanto, a fronte della rivalutazione effettuata nel 2015 sui beni esistenti nel 2014, a partire da tale esercizio 2018 sarà possibile tener conto del valore rivalutato al fine di:

  • dedurre maggiori quote di ammortamento;
  • determinare il plafond su cui calcolare la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione.

In base al comma 896 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, limitatamente ai beni immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Come disposto dal comma 893, nel caso di cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto anno successivo a quello di rivalutazione (2017), le plusvalenze o minusvalenze sono calcolate con riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

 



Aggiornata il: 12/05/2016