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Lavoro accessorio e voucher, รจ in vigore la comunicazione preventiva

La normativa precedente in materia di lavoro occasionale, o meglio "accessorio"

La legge  n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la Legge n. 99/2013  hanno introdotto  modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio  intervenendo sull’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, che li aveva istituiti .
Il nuovo decreto ha  ridefinito la natura giuridica delle prestazioni , che non sono più definite "di natura meramente occasionale”, e ha innalzato  i limiti economici per i compensi  ricevuti da ogni lavoratore con il sistema dei voucher lavoro.
 
La normativa del 2012 sul lavoro accessorio tramite l'utilizzo di buoni  lavoro (o "voucher") ha cancellato  dunque il requisito dell' "occasionalità" ha modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico,  spostando il limite dal committente al prestatore (lavoratore).
Infatti si prevedeva che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non potesse essere superiore nel corso di un anno solare, (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre):
- a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.020 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
 
Il rispetto dei limiti economici  costituisce  oggi l' elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni ‘accessorie’ che possono essere retribuite con i voucher lavoro.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/11/2016