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Lavoro accessorio e voucher, รจ in vigore la comunicazione preventiva

Le modifiche del D.LGS 81/2015 sul lavoro accessorio

Come già detto, l’art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha  innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente ) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.  Inoltre  i compensi ricevuti da ciascun imprenditore,  non possono superare i € 2.020 netti.
 
Il Decreto Legislativo 81 2015 ha inoltre previsto una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher anche per i percettori di sostegno al reddito ( ossia chi riceve indennità di disoccupazione o cassa integrazione)  prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano comunque essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,  ma nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile. 
A tal fine, l'INPS sottrarrà  dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni della cassa integrazione o di sostegno al reddito,  gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Su questo punto si vedano  qui sotto le precisazioni fornite dall'INPS con circolare 170 del 13.10.2015.
 
Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, l’art. 49, co. 1 del Decreto Legislativo ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematicheuno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Tali soggetti possono  acquistare i buoni  attraverso:
  •  la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
  • tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • banche popolari abilitate
  • uffici postali di tutto il territorio nazionale
 
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/11/2016