Il Ministero del Lavoro ha fornito due importanti chiarimenti in riferimento ad alcuni settori specifici in risposta all' interpello n.32 del 22 dicembre 2015.
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Riguardo al settore marittimo viene chiarito che il ricorso al lavoro accessorio pagato con i buoni lavoro è ammesso, oltre che nel noleggio occasionale, anche nei casi di noleggio non occasionale, sempre in riferimento alla conduzione di imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo e i limiti quantitativi del d. 81/2015.
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In materia di attività di maestro di sci non vi sono preclusioni normative all’utilizzo dei voucher, sempre che tale attività sia svolta , con i dovuti titoli abilitanti ed entro i limiti quantitativi previsti dall’art.48, co.1, D.Lgs. n.81/15, e l’esecuzione non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto dalla normativa.
Ancora, l’INPS, con Messaggio 02 febbraio 2016, n. 494 ha fornito importanti chiarimenti sul concetto di committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti per il lavoro accessorio, disciplinato dal Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, che come noto sottostanno a due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher:
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il limite di 2.020 euro netti erogabili al singolo prestatore e
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l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.
A questo proposito precisa che non sono compresi nel concetto di "imprenditore commerciale", per cui NON SONO SOGGETTI AL LIMITE I SEGUENTI SOGGETTI :
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Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
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Ambasciate;
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Partiti e movimenti politici;
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Gruppi parlamentari;
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Associazioni sindacali;
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Associazioni senza scopo di lucro;
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Chiese o associazioni religiose;
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Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
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Condomini;
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Associazioni e società sportive dilettantistiche;
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Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
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Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc…
ACQUISTO CON F24
La circolare INPS N. 68/2016 ha precisato che ad evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente, chi acquista voucher dall'Inps dal 2 maggio 2016, dovrà versare i contributi di spettanza dell'Inps indicando la causale “LACC - Lavoro occasionale accessorio” nel modello F24 "Elementi identificativi" (F24 ELIDE), anziché nel modello F24 ordinario. L’avvicendamento è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016. Nello specifico, Nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", devono essere, invece, indicati:
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nel campo "tipo", la lettera "I";
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nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
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nel campo "codice", la causale contributo LACC;
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nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".