Il contributo integrativo va indicato in fattura dal perito, ed esso:
- concorre a formare la base imponibile Iva;
- non è soggetto ad Irpef e quindi non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto.
Pertanto a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015, deve essere applicata la nuova misura del contributo integrativo.
Esempio di fattura:
Progetto immobile
|
2.500,00
|
Contributo integrativo 5% EPPI
|
125,00
|
Totale imponibile
|
2.625,00
|
IVA 22%
|
577,50
|
Totale fattura
|
3.202,50
|
Ritenuta d'acconto 20%
|
500,00
|
Netto da pagare
|
2.702,50
|