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730/2016 precompilato: come gestire le deleghe

730/2016 e accesso mediante soggetti delegati: la corretta gestione delle deleghe

Per ottenere la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente che non intende accedere direttamente al proprio 730 precompilato (perché non ha molta dimestichezza con gli strumenti informatici o necessita di assistenza fiscale) potrà rivolgersi anche al proprio sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, al quale dovrà conferire preventivamente apposita delega (cartacea o elettronica) per consentire l’accesso ai dati e fornire copia del proprio documento d'identità.
 
Il sostituto d’imposta può essere delegato all'accesso ai dati:
  • solo se dal modello 770 Semplificato relativo all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata (quindi, Modello 770/2015 - periodo d'imposta 2014), risulta aver prestato assistenza fiscale;
  • esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini (7 marzo) all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
Pertanto, come ha precisato la Circolare n. 11/E/2015, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno (2016, nel caso di specie), il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2016, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2015.
In tal caso, il contribuente può presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.
La delega deve contenere l’indicazione:
  • del codice fiscale del contribuente;
  • dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato;
  • della data di conferimento della stessa;
  • che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo.
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa ad una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.
Il contribuente può delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più soggetti.
 
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono annotare giornalmente in un apposito registro cronologico (anche in formato elettronico) le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante.
La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
 
I Caf ed i professionisti devono conservare le deleghe ricevute fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono (art. 16, comma 1, lett. d-bis, Decreto n. 164/1999).
I sostituti d’imposta conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d, del Decreto n. 164/1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
 
TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE DELEGHE
CAF e PROFESSIONISTI
SOSTITUTI D'IMPOSTA
Fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
 
 
Le deleghe possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 in merito alla conservazione della documentazione da parte di Caf e professionisti, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF.
 
 


Aggiornata il: 19/02/2016