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Credito d'imposta accise gasolio solo per veicoli almeno Euro 3

Credito d'imposta accise gasolio: cos'è

Per determinate imprese che effettuano attività di trasporto, è possibile recuperare le accise poste sull’acquisto di gasolio per autotrazione effettuato sul territorio nazionale, sotto forma di credito d'imposta.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato al D. Lgs. n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Il credito accisa può essere richiesto in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del codice tributo "6740" e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione (31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto).

Superato questo termine, se ne può richiedere il rimborso monetario all'ufficio delle Dogane competente entro il 30 giugno successivo al termine ultimo di compensazione.

Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente ufficio delle Dogane un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. A partire dal 2012, a seguito delle modifiche al D.P.R. n. 277/2000 apportate prima dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 e poi dall'art. 3, comma 13-ter, D.L. n. 16/2012, convertito, con  modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, in vigore dal 29 aprile 2012 (che ha soppresso le parole "a pena di decadenza"), la dichiarazione va presentata entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare.

A tal proposito, con una nota del 25 marzo 2016, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver reso disponibile sul proprio sito il pacchetto software relativo al credito d'imposta per il gasolio da autotrazione previsto per gli autotrasportatori relativo al 1° trimestre 2016. Il software è presente nella sezione: "Dogane – L'operatore economico - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2016".

La nota precisa, inoltre, che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata dal 1° aprile ed entro il 2 maggio 2016 (il termine ordinario del 30 aprile cade di sabato) e che, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016, la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto. 

 

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Aggiornata il: 27/04/2016