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Le ritenute per i lavoratori autonomi non residenti

I redditi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti da sostituti d'imposta

Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti da soggetti sostituti d’imposta, l’Art. 3 T.U.I.R-Base imponibile specifica che concorrono alla base imponibile per la tassazione dei redditi dei non residenti esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con l'espressione “redditi prodotti nel territorio dello Stato” si intendono i redditi elencati dal legislatore all’Art.23 T.U.I.R- Applicazione dell’imposta ai non residenti, tra cui al comma 1, lett. d sono compresi :"i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato". Quindi per stabilire se il reddito è soggetto a tassazione occorre verificare il requisito della territorialità cioè se la prestazione è stata svolta nel territorio dello Stato oppure no. (*).

(*) tale ipotesi è trattata successivamente tra le cause di esclusione.

L'Art.25 DPR 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi al comma 2 indica che: “se i compensi e le altre somme (..) sono corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.” Tale ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente. All’erogazione di questi redditi il sostituto deve assolvere determinati obblighi:

  1. operare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%
  2. versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo con modello f24 all’Agenzia delle Entrate.
  3. Certificare la ritenuta effettuata e il reddito corrisposto tramite il modello di Certificazione Unica e il modello 770 semplificato.

 



Aggiornata il: 13/04/2016