La ritenuta d'imposta al 30% sull'importo corrisposto a lavoratori autonomi non residenti presenta i seguenti casi di esclusione:
- (*) Prestazione svolta interamente all’estero per cui non è soddisfatto il requisito della territorialità previsto dall’Art.23 T.U.I.R. Se il lavoratore autonomo non residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano interamente all’estero, la somma non è tassata in Italia e quindi non è soggetta a ritenuta.
- “i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti” in quanto a norma del comma 2,art.25 DPR 600/73 si applica la ritenuta a titolo di acconto del 20%. Attenzione: in questo caso la ritenuta operata è a titolo di acconto e non di imposta.
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale per compensi con importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi.
Di seguito una tabella di riepilogo:
Tipologia di reddito
|
Ritenuta
|
Compensi e somme ex art. 23 TUIR
|
30%
|
Compensi corrisposti per lavori di natura professionale a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
|
20%
|
Compensi corrisposti per prestazioni svolte fuori dal territorio dello Stato
|
0%
|
Compensi corrisposti da privati non sostituti d’imposta
|
Nessuna (ma presentazione di UNICO PF da parte del non residente)
|