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Patrocinio gratuito: compensazione dei crediti per gli avvocati

Condizioni per la compensazione dei crediti degli avvocati

Gli avvocati che vantano crediti sorti a seguito di patrocinio gratuito possono compensarli con le imposte e le tasse dovute, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i crediti devono essere liquidati dall’Autorità giudiziaria con Decreto di pagamento di cui all’art. 82, DPR n. 115/2002;
  • i crediti non devono risultare pagati, nemmeno parzialmente e non deve essere stata proposta opposizione di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002;
  • in relazione ai crediti deve essere stata emessa fattura elettronica / cartacea “registrata” sulla Piattaforma elettronica.

Tramite la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), con riferimento alle suddette fatture (elettroniche / cartacee) l’interessato deve esercitare l’opzione al fine di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare tramite atto di notorietà il rispetto dei predetti requisiti. Tale scelta va esercitata per l’intero importo della fattura:

  • per il 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;
  • dal 2017, a partire dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche/cartacee registrate per le quali è esercitata l'opzione, fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate (10 milioni di Euro a decorrere dal 2016), attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.

Per ciascun fattura la Piattaforma elettronica di certificazione rilascia ai creditori apposita comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.

Per le fatture non ammesse, l’opzione si intende automaticamente revocata.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per esercitare l'opzione, la Piattaforma elettronica di certificazione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti beneficiari e del relativo importo utilizzabile in compensazione.

 

Fonte:


Aggiornata il: 30/09/2016