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In vigore dal 1° ottobre il Codice deontologico delle informazioni commerciali

Informativa

L'informativa risulta obbligatoria a prescindere se il trattamento richiede o meno il consenso dell’interessato.

Partendo da questa che è una regola generale presente nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), il Codice deontologico in commento dispone che non potendo il fornitore rendere l’informativa all’interessato, in forma individuale, rilevato l’alto numero di interessati, ricorre a modalità semplificate.

Perciò tutte le società del settore dovranno fornire una informativa completa, da pubblicarsi sul proprio sito web.

Al fine di rendere uniforme il sistema, le società di informazioni commerciali di maggiori dimensioni hanno costituito un portale unico nel quale saranno inserite tutte le informazioni per verificare i dati relativi agli interessati.

L'informativa dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

a) indicazione dei responsabili del trattamento, anche ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali, di cui all’art. 7, d.lgs. n. 196/2003;
b) indicazione dei siti internet o altre sedi dove sia possibile consultare, in modo agevole e gratuito, la informativa di ciascun fornitore;
c) la indicazione delle modalità attraverso le quali potere esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice.

Fonte:


Aggiornata il: 05/10/2016