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In vigore dal 1° ottobre il Codice deontologico delle informazioni commerciali

Conservazione dei dati e misure di sicurezza

Un aspetto di particolare importanza regolato attraverso il Codice dentologico consiste nello stabilire che la conservazione dei dati dovrà avvenire solo per periodi di tempo ben definiti e nei limiti della conoscibilità, della utilizzabilità e della pubblicità degli stessi, previsti dalle normative di riferimento.
Un limite di 10 anni dalla data di apertura della procedura fallimentare si applica alla conservazione delle informazioni relative ai fallimenti e altre procedure concorsuali.
I fornitori hanno l’obbligo di adottare misure idonee al fine di garantire l’aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte.

Misure di sicurezza

Il trattamento delle informazioni commerciali impone in capo alle società che raccolgono e offrono informazioni sulla affidabilità commerciale, l’obbligo di adottare misure di sicurezza per garantire l’integrità e la riservatezza. A tale proposito, il Codice deontologico contiene un esplicito richiamo alle misure di sicurezza disciplinate attraverso gli artt. 33 e ss. d. lgs. n. 196/2003 e dell’All. B, al Codice stesso.

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Aggiornata il: 05/10/2016