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Iper ammortamento 2019: guida alle novitĂ 

Quali sono le condizioni per l'iper ammortamento 2019?

Per poter usufruire dell'agevolazione l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:

  • il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell'Allegato A e/o B;
  • il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.

La perizia giurata richiesta per usufruire dell'iper ammortamento è stata oggetto di chiarimenti nella risoluzione 27/E 2018 del 9 aprile. Le norme prevedono che per la fruizione dei benefìci l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione

  • resa dal legale rappresentante
  • per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Come precisato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017 per poter beneficiare delle maggiorazioni i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.
L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata

  • dalla dichiarazione del legale rappresentante,
  • dalla perizia tecnica giurata
  • dall’attestato di conformità.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Considerato che la documentazione riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Il documento di prassi termina con il seguente esempio: "nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente. "

Infine, si segnala che per semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, il MISE con Circolare del 15 dicembre 2017 n. 547750 ha fornito indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione, pubblicando uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica, precisando che l’adozione di tali schemi non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/01/2019