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Iper ammortamento 2019: guida alle novità

Iper ammortamento 2018: i chiarimenti di Telefisco 2017 e 2018

  • Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

  • Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell’iper ammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il super ammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

  • Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
  • Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

  • Se il costo del bene sostitutivo è inferiore al costo del bene sostituito l’iperammortamento prosegue con le quote originarie fino al nuovo importo limite

​In particolare, la norma dell’agevolazione sembra prevedere che nell’ipotesi di costo dell’investimento sostitutivo inferiore al costo del bene originario, la riduzione complessiva dell’agevolazione si rifletterà sull’ultima quota (o sulle ultime quote) di iper ammortamento, senza la necessità di “spalmare” la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione. Si ponga l’esempio di un bene con coefficiente 20% costato 1.000 e fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750 (150 + 300 + 300); il predetto bene viene sostituito con un altro bene di costo 800. In questo caso l’impresa continuerà a dedurre 300 all’anno fino al raggiungimento dell’importo di 1.200 (il 150% di 800)? L’Agenzia delle Entrate, in merito all’esempio specifico, ha chiarito che il bene sostituito (per il quale poteva essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.500, pari a 1.000 x 150%, fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750; pertanto:

  • l’investimento sostitutivo (per il quale può essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.200, pari a 800 x 150%) genererà deduzioni residue per un importo complessivo di 450 (1.200 - 750)
  • l’iper ammortamento proseguirà con le quote annue «così come originariamente determinate» (ossia 300, pari a 1.500 x 20%), fino a concorrenza dell’importo residuo di 450.

 

  • Come agisce il beneficio nel caso il cui il bene che viene acquisito in sostituzione non viene interconnesso nello stesso periodo di imposta, ma in quello successivo?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a questo quesito, precisando che l’articolo 1, comma 35, della legge di Bilancio 2018 prevede che la sostituzione di un bene oggetto di iper ammortamento non determina l’interruzione dell’agevolazione a condizione che:

  • la sostituzione avvenga con un bene nuovo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di Bilancio 2017;
  • l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Pertanto, la prosecuzione del beneficio presuppone che le condizioni si verifichino “nello stesso periodo d’imposta del realizzo” del bene oggetto dell’agevolazione. Di conseguenza, se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150%.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/01/2019