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Maternità 2019: le norme e il calcolo delle indennità

I termini per l'astensione obbligatoria e anticipata

Per preservare la salute della madre e del bambino e favorirne lo sviluppo psico-affettivo,  la normativa prevede periodi di astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi) e di astensione facoltativa (congedo parentale, anche per il padre)

Astensione obbligatoria:

E' vietata la prestazione lavorativa per le donne in gravidanza nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi susccessivi.

E' prevista la possibilità di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza in modo da usufruire di 1 mese di astensione prima del parto e di 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

AGGIORNAMENTO 2019: La legge di bilancio 2019 (L.145 2018 ) ha introdotto la possibilità di spostare la fruizione del congedo obbligatorio  nei 5 mesi successivi al parto, previa autorizzazione del medico del SSN che escluda rischi per la salute della madre e del bambino. 

L'astensione obbligatoria può essere prolungata fino a 7 mesi dopo il parto, quando la lavoratrice addetta a lavori periocolosi, faticosi, non possa essere spostata ad altre mansioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria si ha diritto all'80% della Retribuzione media Globale Giornaliera comprensiva dai ratei di 13ae di 14a (perchè durante  questo periodo li matura) percepita nell'ultimo periodo di paga mesile immediatamente precedente l'inizio di astensione.

L'astensione obbligatoria spetta al padre in caso di morte della lavoratrice (3 mesi o 4 mesi successivi dopo il parto). Oppure in caso di grave infermità del figlio; abbandono del figlio; nel caso il cui il figlio sia affidato esclusivamente al padre.

Astensione anticipata:

Nel caso di gravi complicanze della gestazione, di condizioni ambientali sfavorevoli, e di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, può essere richiesta l'astensione anticipata presentando domanda, con allegato certificato medico, al servizio ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro. Il trattamento economico è identico a quello previsto per l'astensione obbligatoria.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 07/01/2019