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Conservazione delle fatture elettroniche: riepilogo delle norme

Luogo della conservazione elettronica

Come anticipato prima, con la C.M. n. 13/E del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che chi emette/riceve fatture elettroniche ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (R.M. n. 81/E del 2015).
La conservazione elettronica può essere effettuata:

  • direttamente dal contribuente;
  • dal soggetto depositario delle scritture contabili;
  • da un soggetto terzo (ad esempio la stessa Agenzia delle Entrate) oppure un conservatore di cui si avvale il depositario.

Si tenga presente che il luogo di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e altri documenti deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività che deve essere aggiornato in caso di variazione dello stesso.
Al riguardo, con la R.M. n. 81/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso in cui il conservatore dei documenti informatici sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, non vi è obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conservatore all’Amministrazione Finanziaria tramite modello AA7/10 o AA9/12. Infine, si segnala che in sede di controllo, tutti i documenti informatici devono, a richiesta, essere resi leggibili e disponibili su un supporto cartaceo o informatico, presso la propria sede ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto (R.M. n. 81/E del 2015).
 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 04/02/2019