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L’Imposta Municipale Unica (IMU) in ambito trust

La legislazione IMU/TRUST

Giova rammentare al riguardo che l'IMU è stata introdotta nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale del Governo Berlusconi IV. Infatti, l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ne ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione giusta l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.  Il comma 1 del citato Art. 13 stabilisce in fatti che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015.

A norma del comma 1 del richiamato Art. 8 l’IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati laddove questi ricomprendono sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’imposta non solo nel caso in cui non risultino locati ma anche in quello in cui non siano affittati. Tale affermazione trova il suo fondamento nel necessario coordinamento che deve essere effettuato tra il medesimo Art. 8, comma 1 ed il comma 9 del successivo Art. 9  in cui si fa un generico riferimento agli immobili, senza distinguere tra fabbricati e terreni.

Risulterà agevole rammentare preliminarmente che l’Art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che ne anticipa l’attuazione mutua l’impianto della soppressa disciplina ICI di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm.. Si rileva, in fine, che il comma 1 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ritiene applicabili gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili per cui il relativo vaglio lo si deve effettuare senza tenere di conto il  D. Lgs. n. 504 del 1992 che istituiva l’ICI.

In tale contesto, si deve anche richiamare il comma 13 dell’Art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la disposizione recata dall’art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L’attuale formulazione dell’art. 14, comma 6 del D. Lgs. 23/2011 in commento, è il frutto della modifica apportata dall’art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La precedente versione della norma prevedeva, invece, il richiamo anche all’art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare in materia di ICI, disposizione che, dunque, non può trovare applicazione per l’IMU.

Va, comunque, ribadito che ai fini IMU il potere conferito dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
 

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Aggiornata il: 02/01/2019