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L’Imposta Municipale Unica (IMU) in ambito trust

Giurisprudenza e prassi IMU/TRUST

Al momento non è nota giurisprudenza e prassi salvo:

  • la sola Sentenza della CTP di Parma, sez. IV, 6 giugno 2012, n. 89 la quale ammette la soggettivazione passiva ICI del trust, per analogia legis alla luce dell’Art. 73 del TUIR il quale a sua volta lo definisce soggetto passivo d’imposta IRES, e per l’effetto dunque non ritiene applicabili le esenzioni per gli enti aventi finalità assistenziali giacche lo stesso trust nulla deduceva in merito ex lettera i) c. 1, art. 7, D. Lgs. n. 504/92;
  • l’Interpello del Comune di Roma N. 8 del 23 marzo 2016 (IMU/TASI Trust e soggettività passiva riguardo l'esatta individuazione del soggetto passivo ai fini IMU e TASI;
  • l’Interpello del Comune di Tuglie (LE) Istanza di Interpello n. 917-229/2016 - Advisory Trust & Auditing Srl; Rilascio parere in merito alla soggettivazione passiva in caso di immobili disposti in trust e posseduti dai beneficiari inidviduati.

Da un lato la Sentenza CTP Parma in relazione alla domanda conferma, in via analogica, quanto asserito dall’Art. 73 del TUIR, ossia che il soggetto passivo d’imposta in ambito ICI e, dunque, in ambito IMU -considerata la trasfusione della normativa- è il trust dal momento che ad esso risulta (asseritamente) essere intestato l’immobile. Ma così non parrebbe essere ove rispondesse al vero, come è vero, che il trust non possiede alcuna autonoma soggettivazione giuridica conseguentemente ad esso risulterebbe impossibile la trascrizione di un atto di acquisto di immobili.

Ancora, dall’esame puntuale dei due Interpelli testé citati non emerge esaustivamente ciò che in concreto viene domandato, ossia: in ipotesi di beni immobili in trust chi in concreto riveste la soggettivazione passiva IMU ed in capo a chi far valere la pretesa erariale.

Non v’è chi non veda come le elucubrazioni mentali dei due dirigenti comunali chiamati a rendere il parere d’interpello in ordine alla esatta individuazione della soggettivazione passiva IMU in ambito trust, siano, in generale, fortemente contaminate da una pressoché ignoranza giuridica dell’istituto destinatorio anglosassone e del suo diritto, da precomprensioni e da pregiudizi del quale appunto dimostrano di sapere poco o nulla della estrinseca funzione di semplice (ma allo stesso tempo impegnativo) istituto di destinazione patrimoniale per fini meritevoli di tutela legale, ma, soprattutto, e ciò è ancor più grave, ignorano che, il soggetto centrale attorno al quale ruota l’impianto negoziale e con esso il trust fund è il Beneficiario nella sua unica funzione giuridicamente tutelata al quale verosimilmente il trustee attribuirà i beni del fondo al termine finale di durata del negozio il quale beneficiario peraltro, nell’interregno ove previsto dal programma negoziale, può possedere, per utilizzarlo, un bene immobile.   

In particolare si pensi all’Interpello del Comune di Roma la quale soluzione prospettata risulta essere del tutto destituita di fondamento alla luce di quanto ivi si legge, segnatamente, laddove afferma che i beni risultano essere intestati al trust mentre invece sono intestati al Trustee per stessa affermazione dell’interpellante infatti il Comune di Roma (stando alla lettura del documento)  afferma una cosa non vera e la afferma in modo inconsapevole, ad avviso di chi scrive, al solo scopo di rendersi edotto della materia citando, a suffragio della propria tesi, l’unica sentenza nota e divulgata quella appunto della richiamata CTP di Parma anch’essa dalle risultanze alquanto dubbie e fuorvianti dal momento che vi risulta indistinto tanto il trust quanto il trustee.

Tuttavia, a tutto voler concedere, riesce difficile accettare l’affermazione ivi contenuta secondo la quale il trust sia intestatario del bene; delle due l’una, o il Conservatore ha commesso un errore nel trascrivere l’atto di disposizione in capo al trustee e, dunque, deve procedere a correzione, o vi è presenza di errori di battitura i quali inducono in errore chi legge (tesi questa alla quale chi scrive aderisce). Il trust, è bene precisare, non è istituto entificato e, dunque, non è soggetto giuridico in funzione del quale possa essere eseguita l’intestazione dell’immobile, intestazione di converso eseguibile esclusivamente in capo al trustee del trust o a persona nel suo interesse giusta la Convenzione de l’Aja in tale ambito.

Analogamente il Comune di Tuglie (LE). Addirittura questi, nella “soluzione prospettata”, confonde l’istituto giuridico italiano del contratto fiduciario con l’istituto giuridico anglosassone del trust e dubita della sua applicabilità nel nostro ordinamento mostrando di ignorare del tutto la Legge 16 ottobre 1989, n. 364 di Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985. (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989).  Anch’esso, per mera comodità, al pari del Comune di Roma, fa propria la sentenza della più volte citata CTP di Parma, la quale, nel caso di specie, non rileva affatto.

Orbene, considerando ora il percorso ragionato dall’Agenzia delle Entrate con le richiamate circolari 48/E del 2007 e 3/DF del 2012 con le quali stabilisce  rispettivamente la soggettivazione passiva del trust in ambito IRES giusta l’Art 7 del TUIR e la trasfusione della soggettività passiva in capo al coniuge separato al quale è stata assegnata la ex casa coniugale giusta la disciplina contenuta fino all’annualità d’imposta 2013 nel comma 10 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successivamente (dal 2014) nel comma 2 dello stesso art. 13, appare ragionevole applicare il medesimo principio, il quale, nel primo caso, cataloga il trust in tre differenti tipologie fiscali, ossia applica il principio della trasparenza fiscale del che si ha trust:

  1. Trasparente in caso di beneficiari determinati di reddito, ossia colui il quale possiede un diritto determinato di pretendere -riveniente dalla disposizione negoziale impressa dal disponente- in capo al quale è trasfusa la soggettivazione passiva IRE e, dunque, sconta l’imposta personale sul reddito;
  2. Opaco in caso di beneficiari non determinati di reddito per il quale la soggettivazione passiva per esclusione rimane in capo al trust medesimo e, dunque sconta l’imposta sul reddito societario IRES. Tanto, in quanto il beneficiario non determinato di reddito non possedendo il diritto di pretendere non è rilevante ai fini fiscali;
  3. Misto in caso di compresenza di ambo i beneficiari ai quali medesimi si applicano rispettivamente le discipline su citate;

Ed allora, in via analogica e a pieno titolo, deve essere applicato il principio della trasparenza fiscale in capo al beneficiario individuato di possesso dell’immobile incluso nel trust fund  e per l’effetto dunque ad esso è trasfusa la soggettivazione passiva IMU con relative agevolazioni prima casa ed esenzioni proprie ove spettanti.

Considerato ancora che il trust risulta essere un insieme di rapporti e di beni formalmente intestati al Trustee nell’esclusivo interesse del beneficiario quale unico soggetto al quale è destinato il fondo in trust al termine finale di durata del negozio giuridico giusta la Convenzione de l’Aja in tale ambito, nella fattispecie in esame, si determina ancora, in analogia juris, la medesima condizione per la quale al coniuge separato assegnatario è trasfusa la soggettivazione passiva ex D. L. n. 16/2012, Art. 4, c. 12/quinquies, riconoscendo di fatto in capo ad esso il diritto di abitazione della ex casa coniugale e, dunque, dell’agevolazione abitazione principale con relative pertinenze.
 
Riepilogando in fine quanto fin qui dedotto, ossia in considerazione della Circolare 48/E la quale esegue una tripartizione fiscale del trust in funzione della tipologia dei beneficiari per cui rende soggetti passivi d’imposta il soggetto a vantaggio del quale si genera una capacità contributiva, e, in considerazione di altra Circolare la 3/DF del 28/05/2012 la quale trasfonde ragionevolmente al coniuge separato la soggettivazione passiva IMU alla luce del possesso/utilizzo della ex casa coniugale (v. infra) di tal guisa riconosce egli un diritto di abitazione -pur non essendo un diritto reale- sul semplice presupposto del possesso/utilizzo, non si comprenderebbe il motivo per il quale tali analogie non potrebbero essere applicate in ambito Imu/trust secondo lo schema seguente:

  1. la soggettivazione passiva IMU in ipotesi di trust trasparente, per tale intendendo un trust con beneficiari individuati di possesso di un’immobile, è trasfusa in colui che lo possiede alla luce del diritto di abitazione il quale si è venuto a costituire contestualmente alla sua individuazione e, conseguentemente ad esso spettano anche le relative agevolazioni ed esenzioni ex D. Lgs. n. 504/92, Art. 7, l. i), c. 1, il quale manda esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR ove spettanti;
  2. la soggettivazione passiva IMU, in ipotesi di trust Opaco, per tale intendendo un trust con beneficiari non individuati di possesso dell’immobile, è trasfusa in via residuale in capo al trust medesimo in quanto già soggetto passivo di imposta IRES giusta il richiamato Art. 73 del TUIR senza poter godere delle agevolazioni prima casa -condizione quest’ultima spettante alla persona fisica- ma poter godere delle esenzioni innanzi citate in qualità di ente non commerciale, ove spettante;
  3. la soggettivazione passiva IMU, in ipotesi di trust Misto, per tale intendendo un trust nel quale vi è la compresenza di beneficiari tanto individuati quanto non individuati di possesso dell’immobile, è trasfusa rispettivamente al beneficiario individuato di possesso dell’immobile che lo possiede di fatto e al trust in quanto tale per gli immobili del fondo che vi residuano senza poter godere delle agevolazioni ma con le richiamate esenzioni ove spettanti.

 

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Aggiornata il: 02/01/2019