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Processo tributario telematico 2019: obbligo in arrivo

Processo tributario telematico: il punto ad oggi

Ad oggi,  per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato fino al 30.6.2019, la modalità di utilizzazione del processo tributario telematico è una facoltà della parte ma, per effetto dell’art. 16, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119, a decorrere dal 1° luglio  2019  entrerà in vigore  l’obbligo di utilizzare le modalità telematiche.  In sostanza,

  1. per i ricorsi da notificare, in primo e secondo grado, entro il 30.6.2019, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), le parti processuali possono utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per eseguire la notifica dei ricorsi e degli appelli e per effettuare il successivo deposito in via telematica, ricevendo on-line il numero di iscrizione a ruolo, nonché per depositare gli atti per i quali non è previsto l’obbligo della notifica (ad es., le controdeduzioni, le memorie, ecc.);
  2. per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1°.7.2019, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto è stabilito nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.

Va evidenziato che mentre il professionista-difensore ha l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, secondo quanto è previsto dall’art. 18, comma 2, lettera b), del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il contribuente che ha optato per la difesa personale, purché la controversia non sia di valore superiore a 3.000 euro ha la semplice “facoltà”, ma non l’“obbligo” di indicarlo: la mancata evidenza comporta la penalizzazione processuale rappresentata dal fatto che la segreteria della Commissione tributaria effettua il solo deposito delle comunicazioni presso i propri uffici,  senza dover sottostare all’obbligo di notificarle a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (precedente art. 16-bis). 

In altri termini, chi vuole proporre personalmente il ricorso contro un atto impositivo, non avendo dimestichezza con le regole procedimentali, se non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata nell’atto introduttivo corre il rischio, non infondato, di non avere conoscenza dello sviluppo dell’iter processuale

Nel caso di difesa personale per la lite minore, va chiarito,  che la regola del processo tributario telematico non è un obbligo ma una mera facoltà: “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore” (art. 2, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163).

NOTA BENE 1: ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il valore è determinato dal solo importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 

NOTA BENE 2   la scelta fatta dal ricorrente  non incide sulla procedura che deve essere osservata dal resistente, il quale, quindi, autonomamente, può scegliere di depositare le proprie controdeduzioni, unitamente agli eventuali documenti in esse indicati, secondo le regole tradizionali o quelle telematiche. Sempre osservando il principio di facoltà, se la parte, ricorrente o resistente, utilizza le modalità telematiche avanti la commissione tributaria provinciale, successivamente è obbligata ad utilizzare tali modalità anche nel giudizio di appello, anche per il depo- sito degli atti successivi alla costituzione in giudizio.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 03/01/2019