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Procedura d'allerta nel codice della Crisi d'impresa: ecco i soggetti coinvolti

Le misure di allerta

Le misure cosiddette “di allerta” rivestono la finalità primaria di persuadere l’impresa ad adottare immediatamente, ed in via autonoma, le misure che appaiono opportune per rimuovere, o quanto meno attenuare, le cause della crisi e, laddove ciò non si perfezioni, ad individuare e attuare dette misure mediante l’ausilio dell’Ocri, un organismo specificatamente istituito presso la CCIAA competente.

In tal modo si dà inizio, se necessario, a dei negoziati coi creditori, tesi al raggiungimento di intese e, eventualmente, di accordi al di fuori delle aule di giustizia (cd. negozi stragiudiziali) e che, in sostanza, si atteggiano quale piano di risanamento.

Solo se le trattative sfociano in un nulla di fatto, l’impresa dovrà imboccare la via delle procedure concorsuali previste dal nuovo codice. Nella ipotesi, estrema, di inerzia e di manifesta insolvenza, scatterà la segnalazione al pubblico ministero affinché si attivi e verifichi la fondatezza dei presupposti per richiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

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Aggiornata il: 09/02/2019