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Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: chi rientra e chi no

Come verificare la soglia di 1000 euro

La soglia dei 1.000 euro va verificata in relazione al singolo carico, non all’importo della cartella notificata. Se questa, ad esempio, riporta uno o più carichi autonomi (omessi versamenti di anni e tributi diversi, ad esempio), è con riferimento al singolo carico che si deve riscontrare se il debito è superiore a 1.000 euro (se inferiore, o se per ipotesi è uguale, deve essere annullato).

Il riscontro deve essere fatto al 24 ottobre 2018, il che significa che eventuali versamenti precedenti alla data possono avere ridotto il debito ad un importo inferiore alla sogli di 1.000 euro, con la conseguenza dell’annullamento automatico (si pensi ad esempio ad un rateizzo che ha portato un debito di 2.000 euro ad ammontare a 900 euro alla data di entrata in vigore del decreto).

I versamenti effettuati entro la data del 24 ottobre, anche nel caso in cui il debito fosse già stato inferiore a 1.000 euro, restano in ogni caso definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

I versamenti effettuati dal 24 ottobre in poi, invece, se relativi a debiti inferiori a 1.000 euro a quella data, sono:
- imputati alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata delle cartelle anteriormente al versamento;
- imputati a debiti scaduti o in scadenza;
- rimborsati al debitore.

Si noti che l’ordine dettato dalla norma sembra perentorio, quindi, in presenza di debiti scaduti, dovrebbe escludersi che l’agente possa procedere al rimborso di quanto versato al debitore.

Nei casi in cui, quindi, non esistano debiti e l’agente della riscossione proceda al rimborso, lo stesso agente presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme riscosse dopo la data di entrata in vigore del decreto 119 in relazione ai carichi inferiori o uguali a 1.000 euro; in mancanza di restituzione entro novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione procede alla compensazione nei confronti dell’ente creditore, utilizzando a tal fine le somme da riversare.

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Aggiornata il: 15/02/2019