L’articolo 3 del collegato fiscale alla manovra 2019, originariamente disciplinava le ipotesi di ammissione per i contribuenti che hanno aderito alle rottamazioni precedenti, prevedendo:
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Riammissione per coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione,
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Riammissione previo versamento delle rate scadute fino a ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis.
Il D.L. semplificazioni, tuttavia, è intervenuto a favore dei soggetti che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione entro il 7 dicembre 2018, estendendo la definizione agevolata anche nei loro confronti. Tali soggetti possono ora rientrare nella rottamazione-ter purché versino le somme dovute:
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in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019,
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ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (anziché in diciotto), ciascuna di pari importo
SCADENZE RATE |
2019 |
2020 |
2021 |
31 Luglio
(prima o unica rata)
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28 Febbraio |
28 Febbraio |
31 Maggio |
31 Maggio |
30 Novembre |
31 Luglio |
31 Luglio |
30 Novembre |
30 Novembre |