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Riforma Crisi d’impresa : tutela agli acquirenti di immobili da costruire

Entrata in vigore dal 16 marzo 2019

Le modifiche normative contenute nel Codice si applicheranno soltanto ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto, oppure presentato, in ipotesi di Scia, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificatrici del D. Lgs. n. 122 del 2005, quindi a decorrere dal 16 marzo 2019. In linea col comma III dell’articolo 389 del Codice, le nuove norme si applicano anche prima che siano adottati i decreti ministeriali deputati a dettare i moduli standard della fideiussione e della polizza assicurativa: in tal caso il contenuto di questi negozi sarà determinato dalle parti “nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni”.

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Aggiornata il: 03/03/2019