Le modifiche normative contenute nel Codice si applicheranno soltanto ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto, oppure presentato, in ipotesi di Scia, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificatrici del D. Lgs. n. 122 del 2005, quindi a decorrere dal 16 marzo 2019. In linea col comma III dell’articolo 389 del Codice, le nuove norme si applicano anche prima che siano adottati i decreti ministeriali deputati a dettare i moduli standard della fideiussione e della polizza assicurativa: in tal caso il contenuto di questi negozi sarà determinato dalle parti “nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni”.