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Riforma Crisi d’impresa : tutela agli acquirenti di immobili da costruire

Novità in attesa dei decreti attuativi

Sono gli articoli 385, 386, 387, 388 e 389, del nuovo Codice, ad innovare alcuni articoli del D. Lgs. n. 122 del 2005:

  • La fideiussione a garanzia delle rate di acconto sul prezzo dell’immobile, potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni, in tal modo rimovendo, dai soggetti emittenti, gli intermediari finanziari.
  • La fideiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa pure in ipotesi di inadempimento dell’obbligo, da parte del costruttore, di rilasciare la polizza postuma decennale, e cioè quando il notaio dichiara di non aver ricevuto, alla data del rogito, la polizza assicurativa conforme al modulo standard approvato con l’apposito Decreto Ministeriale.
  • Il contratto preliminare di compravendita (ovvero atto equipollente) che ha per oggetto l’immobile da costruire, dovrà essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Consegue quindi:
  • la registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate,
  • la trascrizione presso la conservatoria immobiliare.
  • Tra le indicazioni del contratto preliminare, è confermato l’inserimento degli estremi della fideiussione, ed a ciò viene aggiunta l’attestazione della sua conformità al modello standard definito con Decreto Ministeriale. 
  • Nell’atto di trasferimento della proprietà devono essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale, come pure si dovrà dar atto della sua conformità al modulo standard definito con Decreto Ministeriale.
  • L’omesso rilascio, all’atto di trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale, costituisce causa di nullità del contratto di compravendita, con la precisazione che tale nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente, conformemente a quanto previsto per l’ipotesi di omesso rilascio della fideiussione.
  • E’ prevista l’emanazione di Decreti da parte del Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto col ministro dell’Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, che dovranno definire:
  • il modulo standard di fideiussione.
  • Il modulo standard della polizza assicurativa, nonché il relativo contenuto e le caratteristiche minime.
Fonte:


Aggiornata il: 03/03/2019