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Albo nazionale curatori, commissari e liquidatori: attivo (al buio) dal 16 marzo

Cosa prevedono gli articoli del Codice della crisi e insolvenza

Più in dettaglio, la disciplina appare chiara su alcuni aspetti:

- Iscrizione.

I candidati sono tenuti a comprovare di aver acquisito una formazione specifica mediante la frequenza a corsi di perfezionamento, della durata di almeno 200 ore, in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento, oltre ad aver svolto un tirocinio di almeno sei mesi presso curatori fallimentari, commissari giudiziali e ulteriori professionisti del settore.

- Esperienza.

Possono iscriversi all’Albo coloro che, in possesso dei requisiti professionali previsti, in luogo della formazione e del tirocinio, possono comprovare la nomina in almeno quattro procedure, negli ultimi quattro anni, in qualità di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.


- Permanenza dell’iscrizione all’albo.

Nella finalità di restare iscritto all’Albo, il professionista deve frequentare, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno 40 ore. I corsi di formazione e di aggiornamento saranno organizzati in conformità delle linee guida che dovranno essere elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.

- Decreto Ministero Giustizia.

L’articolo 357 del D.Lgs. n. 14 demanda al ministero della Giustizia di stabilire, entro il 1° marzo 2020, attraverso un decreto dedicato, le modalità di iscrizione all’Albo, quelle per la sospensione e la cancellazione dell’iscritto, le modalità del potere di vigilanza da parte del Ministero, l’importo da versare per la prima iscrizione all’Albo e quello per il suo mantenimento.

- Criteri di nomina.

L’articolo 358, al comma III, statuisce che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 228 del 2012;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

 

Fonte:


Aggiornata il: 06/03/2019