I requisiti previsti per ottenere il rimborso dell’IVA sono di seguito indicati:
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requisito oggettivo: il credito IVA deve ammontare almeno ad euro 2.582,28 (art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972);
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requisito soggettivo: è necessario che sia verificata almeno una delle seguenti condizioni (nell’anno o nel trimestre, in caso di rimborso infrannuale):
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esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportino l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni;
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effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
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acquisto od importazione di beni ammortizzabili (nonché di beni e servizi per studi e ricerche), limitatamente alla relativa imposta;
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effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette ad IVA a norma dell'art. 7, D.P.R. 633/1972;
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nomina di un rappresentante fiscale, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Al di fuori dei casi indicati, la richiesta di rimborso può essere validamente effettuata se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze a favore del contribuente, nei limiti dell'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale e, comunque, per un importo non superiore alla minore delle eccedenze (art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).