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Rimborsi IVA 2019: vincoli, soglie e garanzie

Le garanzie previste per i rimborsi IVA 2019

Il contribuente che presenta un credito IVA in un dato periodo di imposta e che decide, in tutto o in parte, di chiederlo a rimborso, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, deve verificare la necessità di presentare specifica garanzia.

L’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce le condizioni per l’esonero o la presentazione della garanzia.
In alcune ipotesi, la procedura intesa ad ottenere il rimborso dell’IVA è subordinata all’apposizione, da parte dei professionisti a ciò abilitati, del visto di conformità.

Secondo il vigente art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973), il rimborso del credito IVA fino a 30.000 euro è erogato senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti (dichiarazione sostitutiva).

Il limite di 30.000 euro è riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.

In tali casi, i controlli del “certificatore” per il rilascio del visto di conformità devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA.

È pertanto necessario verificare:

  • la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;

la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Fonte:


Aggiornata il: 07/03/2019