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L’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI)

La composizione assistita

Nel caso in cui il debitore intenda coinvolgere i propri creditori nelle attività preordinate al superamento della crisi, potrà attivare il procedimento cd. di composizione assistita, che trova come palcoscenico normativo lo stesso Ocri.

Più in dettaglio, la legge concede un periodo di tre mesi per negoziare con i creditori, sotto il controllo e la direzione del collegio di esperti e del referente dell’Ocri, ed anche assegnando la facoltà di richiedere al Tribunale le misure protettive opportune, conseguibili per tre mesi e prorogabili unicamente nell’ipotesi in cui si appalesano delle trattative coi creditori, prodromiche a un eventuale piano di risanamento.

Pertanto, solo le trattative che sortiscono un effetto positivo sfociano in un piano attestato di risanamento, sottoscritto coi creditori

In particolare il compimento di atti in esecuzione di tale piano:

  • non è assoggettabile a revocatoria,
  • è esente dai reati di bancarotta.
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Aggiornata il: 19/04/2019