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Esterometro: breve riepilogo in vista della scadenza del 30 aprile

Il caso particolare delle Fiere all'estero

Il committente nazionale che riceve una fattura per la partecipazione ad una fiera in un altro Stato comunitario, fatturata da società Ue (ad esempio fiera in Germania, ente fiera DE), deve assolvere l’imposta in Italia tramite integrazione della fattura con Iva mentre, nel caso in cui lo stesso evento venga fatturato da un prestatore extra-Ue (ad es. Ente Fiera svizzero) l’imposta deve essere assolta tramite autofatturazione ex art. 17 c. 2 Dpr 633/1972.

Ai fini dell’esterometro il committente nazionale dovrà compilare, fra gli altri, i seguenti dati:

  •  “Tipo Documento” TD11 in caso di Fiera Ue, TD01 in caso di Fiera extra-Ue,
  • “Natura operazione” N6 in entrambi i casi, trattando di integrazione (ipotesi Ue) o autofattura (ipotesi extra-Ue),
  • “Aliquota” e “Imposta” esponendo l’aliquota Iva e l’ammontare dell’imposta applicata,
  • “Data Registrazione”, ossia la data in cui il documento è stato registrato dal cessionario/committente, vale a dire la data di integrazione (ipotesi Ue) o di registrazione dell’autofattura (ipotesi extra-Ue).

In entrambi i casi l’operazione andrà riepilogata solo con riferimento al lato acquisti, trasmettendo esclusivamente il blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute.

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Aggiornata il: 23/04/2019