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Cos'รจ l'equity crowdfunding ed a quali imprese si rivolge

In un regolamento CONSOB le imprese che possono raccogliere capitali di rischio

Le imprese che possono raccogliere capitali di rischio attraverso i portali di equity crowdfunding sono denominate “offerenti” perché effettuano tale raccolta attraverso un’offerta al pubblico presentata per mezzo di un portale di equity crowdfunding. Esse sono elencate dalla lettera c) del 1° comma dell’art. 2 del Regolamento CONSOB adottato con la Delibera n° 18592 del 2013 e sono le seguenti:

- le Piccole e medie imprese – PMI identificate dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003, vale a dire le società di capitali o cooperative che non siamo controllate da imprese di dimensioni maggiori a quelle della media impresa e che in base al loro ultimo bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di Euro e fatturato netto annuo non superiore a 50.000.000 di Euro. Le azioni o le quote di esse non devono essere quotate in mercati regolamentati;

- le società di capitali o cooperative che sono start-up innovative, comprese le start-up innovative a vocazione sociale. Queste sono le società delle tipologie citate (incluse le cooperative sociali) costituite ed operanti da non più di 48 mesi, non derivanti da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda, aventi la sede principale dei loro affari ed interessi in Italia, le cui azioni o quote non sono quotate sui mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di Euro. Esse possono assumere la qualifica di “start-up innovativa a vocazione sociale” attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese destinata alle start-up innovative (Sti), se operano in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, 1° comma, del Dlgs 112/2017 sulla disciplina delle imprese sociali, non hanno scopo di lucro e rispondono ai requisiti previsti dal comma 2° dell’art. 25 del Decreto-Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012. Tra le start-up rientrano anche le start-up innovative turistiche identificate dal comma 1° dell’art. 11-bis del Decreto-Legge 83/2017 la cui attività è la promozione dell’offerta turistica attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali;

- le società di capitali o cooperative che sono Piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dal comma 1° dell’art. 4 del Decreto-Legge 3/2015, convertito in Legge 33/2015. Queste sono le società delle tipologie citate residenti in Italia ai sensi del 3° comma dell’art. 73 del TUIR, cioè che per la maggior parte dell’ultimo periodo di imposta hanno avuto la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato Italiano, o in uno degli Stati dell’UE o di quelli aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che abbiano fatto certificare l’ultimo bilancio, compreso l’eventuale bilancio consolidato, non siano quotate in un mercato regolamentato, non siano start-up innovative ed abbiamo almeno due tra i requisiti riportati nell’art. 4 citato;

- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, come definite dalla lettera e) del comma 2° dell’art. 1° del Decreto del Ministero dell’Economia del 30 Gennaio 2014;

- le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, come definite dalla lettera f) del comma 2° dell’art. 1° del Decreto del Ministero dell’Economia del 30 Gennaio 2014.

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Aggiornata il: 08/05/2019