Si considera esportatore abituale il contribuente che, nell’anno solare precedente, ovvero negli ultimi dodici mesi, abbia registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate, per un ammontare:
-
superiore al 10% del volume d’affari (determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. 633/72);
-
senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni extraterritoriali di cui all’art. 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72.
L’art. 8, comma 2, del D.P.R. 633/72, prevede che i soggetti che effettuano esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, possono effettuare acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi senza applicazione dell’IVA, previo rilascio ai propri fornitori (per gli acquisti interni) o in dogana (per le importazioni) della c.d. “dichiarazione di intento”.