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Praticantato commercialista 2023: tutte le regole

Le modalità di svolgimento del praticantato

Per effettuare il tirocinio professionale è necessario iscriversi all'apposito Registro dei tirocinanti.
Il Registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l'aggiornamento e verifica lo svolgimento del praticantato , anche tramite il controllo del libretto di tirocinio e colloqui con il tirocinante. (Vedi paragrafo successivo sulla Vigilanza dell'Ordine).

Il Registro dei tirocinanti è  suddiviso in:

  • Sezione A - "Tirocinanti Dottori Commercialisti"  Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea specialistica. (diploma di laurea magistrale della classe LM-56 ovvero della classe LM-77 o diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S )
  • Sezione B - "Tirocinanti Esperti Contabili" Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale (classe L-18, o classe L-33  oppure classe 17 e 28)

Il tirocinio deve essere svolto presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili . E' possibile anche il passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'albo,  al conseguimento della laurea magistrale (Vedi Nota CNDCEC N. 21 2018)

Il tirocinante deve  operare per almeno 20 ore settimanali nel normale orario dello studio . Fa eccezione il caso in cui il praticante  stia svolgendo  contestualmente il biennio di studi specialistico in presenza di convenzioni universitarie; in tal caso egli deve  rispettare il numero di ore previste nella convenzione.

Il tirocinio comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione previste nel  Regolamento del 2009. 

L'attività di praticantato va svolta con assiduità,  diligenza e riservatezza e rispetto delle norme deontologiche della professione. Il regolamento sottolinea  in particolare l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonche'  il  riserbo su tutte le  informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

E' ammesso anche il tirocinio svolto all'estero, sia nell'UE che in paesi extraeuropei, purché  presso un  soggetto  abilitato all'esercizio di Professioni equiparate a quella di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Il praticantato in questo caso deve svolgersi in un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a 6 mesi.

IL LIBRETTO DI TIROCINIO

Durante il praticantato l’iscritto deve annotare in  un apposito libretto (libretto del tirocinio)  gli atti professionali più rilevanti  a cui abbia partecipato nel corso del semestre e  le questioni professionali di maggior rilievo trattate, controfirmate dal  professionista che attesta la veridicità delle indicazioni.

Il libretto del tirocinio deve essere depositato, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine ogni semestre entro il:
- 31.01 e
- 31.07
e al compimento del praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
La mancata consegna del libretto nei termini è valutata dal Consiglio dell'ordine .In caso di accertamento della non veridicità del contenuto il Consiglio dell'ordine applica provvedimenti sanzionatori a carico sia del praticante, sia del  professionista. 

IL COMPENSO PER IL PRATICANTATO DA COMMERCIALISTA
Il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato né occasionale. Dal 2012 è previsto anche l'obbligo di un compenso  da parte del dominus al tirocinante dopo i primi 6 mesi di tirocinio. (VEDI QUI il  trattamento fiscale della borsa di tirocinio)
 REQUISITI DEL “DOMINUS”

Il Professionista  presso il quale si svolge il praticantato  viene definito anche "Dominus" e :

  • deve risultare iscritto all'albo da almeno 5 anni ( al momento  della presentazione della domanda di iscrizione) 
  • deve essere in regola con l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine
  • può accogliere nel proprio studio un numero massimo di 3 praticanti.

SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

Il tirocinio può essere interrotto, su richiesta del Tirocinante :

  • per un periodo massimo di tre mesi, in assenza di giustificato motivo;
  • per un periodo massimo di nove mesi, per giustificato motivo;
  • al compimento del semestre di tirocinio svolto in convenzione, antecedente il conseguimento della laurea 

Al compimento del tirocinio il consiglio dell'Ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato, che è soggetto a imposta di bollo da 16 euro.

Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che   ad essi segua il superamento  dell'esame di Stato quando previsto.

Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio  territoriale provvede alla cancellazione  dal registro dei praticanti.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/07/2023