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Il trasferimento all’estero della residenza fiscale delle persone fisiche

Fittizia emigrazione per finalità tributarie delle persone fisiche e onere prova

Monitorare i fenomeni di fittizio trasferimento della residenza all’estero effettuati al solo fine di ottenere un risparmio di imposta e porre in essere ogni azione utile per controllarli e contrastarli, costituisce obiettivo rilevante per l'Amministrazione finanziaria, allo scopo di perseguire, in concreto, il dettato costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della effettiva capacità contributiva.

Il nostro ordinamento tributario adotta il principio del "reddito mondiale" (c.d. "Worldwide income taxation"), in virtù del quale, ai fini dell'imposizione diretta, i soggetti residenti in Italia ai fini fiscali sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese per i redditi ovunque prodotti (art. 3, co. 1 del TUIR). Detto principio basandosi sul criterio della residenza postula l'assoggettamento dei residenti a tassazione di tipo personale per i redditi ovunque prodotti, ricostruendone le condizioni economiche complessive.
Nei confronti dei non residenti viene, invece, applicato il principio della "fonte", in virtù del quale vengono attratti ad imposizione in Italia i soli redditi prodotti sul territorio dello Stato.

Ordinariamente l’onere della prova per la dimostrazione dell’effettiva residenza è a carico del Fisco, il quale utilizzerà tutte le circostanze e gli elementi probanti suggeriti nella circolare n. 304/E del 1997 del Ministero delle Finanze, al fine di superare la mera formalità della cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente con la dimostrazione della sussistenza, nel nostro Paese, della dimora abituale (residenza) ovvero del complesso dei rapporti afferenti gli affari e gli interessi, allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali (domicilio).

L’attività investigativa dell’Ufficio finanziario sarà rivolta a reperire, tramite canali istituzionali ma anche tramite un'attenta ricognizione sulla stampa locale e nazionale, nonché su pubblicazioni biografiche o servizi prodotti dalle reti televisive locali e nazionali, tutti gli elementi di prova in ordine:
- ai legami familiari o affettivi e all'attaccamento all'Italia;
- agli interessi economici in Italia;
- all'interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all'estero;
- all'intenzione di abitare in Italia, anche in futuro, desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche dichiarazioni.

Diverso è, invece, il discorso in caso di trasferimento di un soggetto residente verso Stati o territori c.d. a fiscalità privilegiata, così come inclusi nel relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 4 maggio 1999).
Con l'art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sono state, infatti, introdotte disposizioni volte a contrastare la fittizia emigrazione all'estero, per finalità tributarie, delle persone fisiche. In forza della suddetta norma, che con il comma 1 ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 del T.U.I.R., concernente l'individuazione dei soggetti passivi all'Irpef, il quale ha previsto che "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
In questo caso, quindi, l’onere della prova è invertito e sarà a carico del contribuente la dimostrazione dell’effettivo trasferimento all’estero.

Per ciò che riguarda il concreto e specifico contenuto dell'onere probatorio richiesto, potrà essere fatto ricorso, in negativo, alle medesime circostanze ed elementi probanti suggeriti agli uffici nella Circ. n. 304/E del 1997 del Ministero delle Finanze. In sostanza, come precisato dalla Circ. 24/06/1999, n. 140/E  del Ministero delle Finanze, soltanto la piena dimostrazione, da parte del contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall'assolvimento nello stesso paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente.

La richiamata circolare n. 140/E viene qui in soccorso fornendo un elenco a titolo esemplificativo di elementi validi che il contribuente interessato potrà fornire in proprio supporto quali:
- iscrizione dei figli presso istituti scolastici dello Stato estero di emigrazione;
- svolgimento effettivo e continuativo di attività lavorativa all'estero;
- dimostrazione dell'utilizzo di immobili ad uso residenziale, di proprietà o in locazione, nel Paese estero, mediante l'esibizione dei relativi contratti, nonché delle fatture di erogazione dei servizi elettrici, di riscaldamento, eccetera, e, di converso, l'assenza di tali condizioni nel territorio italiano;
- assenza di negozi giuridici di natura economico-finanziaria stipulati in Italia dal contribuente emigrato.

È opportuno o quanto meno consigliabile, pertanto, che il contribuente che decide di trasferirsi all’estero, che sia un Paese a fiscalità privilegiata o no, predisponga un proprio fascicolo probatorio che sia idoneo a dimostrare l’effettività del trasferimento della residenza nell’eventualità che gli Uffici Finanziari possano richiedere maggiori informazioni. Si tratta di una tutela, per il contribuente onesto, che in caso di accertamento ha la possibilità di provare agevolmente ed in maniera pratica ed oggettiva la sua permanenza all’estero.
In sostanza il contribuente dovrà raccogliere ogni strumento di prova atto a dimostrare da un lato l’effettività del trasferimento di residenza all’estero, e di converso l’interruzione dei significativi rapporti con lo Stato italiano. L’Ufficio accertatore effettuerà una valutazione globale della posizione del contribuente alla luce delle prove da questo fornite, valutando l’idoneità delle stesse a provare sia il fatto oggettivo della stabile permanenza nel domicilio estero sia la volontà di rimanervi.

A titolo d’esempio, oltre a quanto menzionato nella Circ. 140/E prima richiamata, possono risultare utili come mezzo di prova elementi idonei a provare nel Paese estero:
- la residenza anche degli altri componenti della famiglia,
- attestati che provino l’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici,
- lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo,
- l’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi,
- la stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali e l’esistenza di documenti provanti l’erogazione di acqua, gas, luce, telefono su tali immobili,
- la titolarità di un conto corrente estero e di carte di credito movimentate per acquisti,
- l’assunzione di incarichi in società estere,
- la titolarità di beni mobili registrati,
- documentazione comprovante il sostenimento di spese sanitarie,
- documentazione comprovante gli acquisti di beni prima necessità all’estero (es. carte fedeltà di supermercati).

Altrettanto, si può fornire, in modo speculare, la prova negativa di collegamento con l’Italia, fornendo elementi che provino la cessazione di analoghi rapporti con l’Italia ovvero la perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano. Ovviamente non è richiesto che ogni rapporto con l’Italia venga meno, ma solo che la valutazione complessiva dei rapporti porti alla ragionevole conclusione che il complesso degli interessi è prevalente nello stato estero, tale da scongiurare l’ipotesi di trasferimento solo fittizio.

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Aggiornata il: 10/05/2019