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Il trasferimento all’estero della residenza fiscale delle persone fisiche

Cosa si rischia in caso di contestazione della residenza fiscale

Nel caso di contestazione del fittizio trasferimento all’estero, nella migliore delle ipotesi, si incorrerà in sanzione amministrative derivanti dall’errata applicazione della disciplina fiscale, tuttavia, se l’ammontare dell’imposta evasa a causa del fittizio trasferimento della residenza supererà le soglie previste per l’applicazione delle fattispecie penali, in applicazione del D. Lgs. 74 del 2000, le conseguenze saranno ovviamente ben peggiori.

Se il contribuente dovesse risultare residente fiscalmente in Italia ad esso si applicherà la tassazione dei redditi in Italia secondo il principio della residenza per la generalità dei redditi prodotti, pertanto, anche sui redditi prodotti all’estero, sulla base del principio della “world wide taxation” (articolo 3 del DPR n. 917/86), salvo le particolari contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (modello Ocse).

La maggior parte delle convenzioni firmate tra l’Italia e gli altri stati presentano la seguente caratteristica comune: ai fini della tassazione in Italia dei redditi di qualsiasi natura ovunque prodotti nel mondo “[…] i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.

“[…] le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.”

Tali tre condizioni devono verificarsi simultaneamente: ciò significa che la mancanza di una di tali condizioni comporta la tassazione concorrente del reddito.

Il contribuente, quindi, dovrà presentare la dichiarazione in Italia inserendo il solo reddito estero nel quadro RC sezione I del modello Unico PF, inserirà il numero di giorni lavorativi per il calcolo delle detrazioni e successivamente compilerà il quadro CE al fine di recupero dell’imposta estera divenuta certa e definitiva.
In linea generale, nei casi di accertata fittizia emigrazione all'estero, i probabili elementi reddituali sottratti ad imposizione fiscale che vi saranno contestati riguarderanno principalmente:
- redditi derivanti da attività professionali, sportive e artistiche (in merito, si ribadisce che, comunque occorrerà valutare caso per caso la presenza di Convenzioni con lo Stato estero);
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (royalties ecc.);
- redditi di capitale.

In aggiunta, il contribuente, dovrà opportunamente indicare, ai fini del monitoraggio fiscale, nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute all’estero. A seconda della tipologia di attività detenuta si dovrà applicare poi l‘imposta sul valore degli investimenti esteri (I.V.I.E.) o l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (I.V.A.F.E.).
Sul tema, assume estremo rilievo il possesso di investimenti e le attività di natura finanziaria detenute all’estero in Paesi c.d. a fiscalità privilegiata. In tal caso il contribuente che abbia omesso la compilazione del quadro RW dovrà superare una serie di presunzioni di legge che lo esporrebbe a importanti conseguenze dal punto di vista fiscale.

L’amministrazione finanziaria potrà avvalersi, per la determinazione dei redditi maturati all’estero da parte del cittadino residente, di tutti gli strumenti a propria disposizione, compresa la mutua assistenza con l’organo collaterale estero e lo strumento delle indagini finanziarie.

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Aggiornata il: 10/05/2019