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Il trasferimento all’estero della residenza fiscale delle persone fisiche

Disciplina dei redditi prodotti all'estero

Nel campo delle imposte dirette, a differenza di quello delle indirette, non esiste un accordo mondiale sui principi di tassazione. Gli Stati tendono, in linea generale, ad ampliare al massimo la propria sovranità fiscale, applicando ai residenti il principio della residenza e ai non residenti il principio della fonte.

Il criterio della residenza si adatta alle imposte personali, che presuppongono la ricostruzione in capo al soggetto passivo del reddito complessivo, ottenuto come somma di ogni componente reddituale, di qualsiasi fonte e natura. Il criterio della fonte privilegia invece il dato obiettivo della produzione di reddito sul territorio statale e richiama la filosofia della tassazione di natura reale del reddito prodotto.

Di conseguenza, in caso di reddito transnazionale, derivante cioè da prestazioni svolte in uno Stato da soggetti fiscalmente residenti in un altro Stato, si può verificare un concorso delle pretese impositive dello Stato di residenza e dello Stato della fonte.

In tutti i casi in cui si verifica il concorso di pretese impositive tra due Stati, in relazione ad una specifica fattispecie di reddito transnazionale, tale reddito è soggetto a doppia imposizione giuridica internazionale. Per risolvere il concorso delle pretese, ogni Stato può concludere con altri Stati convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Come regola generale, le norme convenzionali prevalgono sulle norme interne, tuttavia, di norma, esse devono essere interpretate operando un rinvio alle leggi interne dello Stato contraente salvo che il contesto non richieda altrimenti; in tal caso le norme convenzionali possono essere interpretate senza fare riferimento alle legislazioni degli Stati contraenti.
Benché' l'Italia abbia concluso numerose Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, permangono molti Stati con cui essa non ha alcun rapporto convenzionale.

L’Italia adotta, come correttivo alla doppia imposizione, il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero sia in sede IRPEF sia in sede IRES. Per quanto riguarda l’IRPEF, l’art. 165 del TUIR stabilisce che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo”.
In altri termini, l’imposta dovuta in Italia sul reddito complessivo viene ripartita tra reddito prodotto in Italia e reddito prodotto all’estero nella proporzione in cui questi partecipano alla formazione del reddito complessivo: la parte di imposta così imputata al reddito prodotto all’estero rappresenta il limite massimo al credito di imposta.

L’effettiva residenza di un contribuente è pertanto fondamentale per capire dove, come e quanto dover pagare al fisco, italiano o estero.

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Aggiornata il: 10/05/2019